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Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 24

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni
1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subìto la compromissione del bilancio aziendale è concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subìto e accertato alle recinzioni indispensabili all’esercizio dell’attività zootecnica, per la ricostruzione e la riparazione delle recinzioni stesse.
2. L’istruttoria delle domande, che deve necessariamente comprendere il sopralluogo alla azienda per l’accertamento del danno, e le concessioni delle provvidenze sono attribuite ai Servizi provinciali dell’agricoltura competenti per territorio che utilizzano le procedure previste per la concessione delle opere di miglioramento fondiario.
3. Per beneficiare delle provvidenze le recinzioni devono essere riparate o ricostruite secondo le modalità indicate con proprio decreto dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro pastorale.


Art.2
Interventi per la ricostituzione delle scorte vive
1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subito la compromissione del bilancio aziendale è concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subìto e accertato alle scorte vive per la ricostituzione delle stesse scorte.
2. Le perdite delle scorte vive devono essere certificate mediante attestazione rilasciata dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.
3. L’istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze sono attribuite ai servizi provinciali dell’agricoltura competenti per territorio.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche a favore degli apicoltori.


Art.3
Limiti di intervento
1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi solo nel caso in cui le erogazioni riferite ai danni subìti superino la somma di lire 1.000.000.

Art.4
Priorità
1. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono esaminate e liquidate dagli uffici competenti con priorità rispetto a qualunque domanda finalizzata alla concessione di provvidenze previste dalla normativa regionale.

Art.5
Norma finanziaria
1. L’onere derivante dall’attuazione della presente legge è determinato in lire 2.000.000.000 per l’anno 1995.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 2.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 11 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06137 - (Nuova Istituzione) - 2.2.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi straordinari agli imprenditori agricoli e loro cooperative per la ricostruzione e la riparazione delle recinzioni danneggiate dagli incendi del 1994 (art. 1 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
Cap. 06138 - (Nuova Istituzione) - 2.2.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi straordinari agli imprenditori agricoli e loro cooperative per la ricostituzione delle scorte vive danneggiate dagli incendi del 1994 (art. 2 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995

Palomba