Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 24
Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni
2. L’istruttoria delle domande, che deve necessariamente comprendere il sopralluogo alla azienda per l’accertamento del danno, e le concessioni delle provvidenze sono attribuite ai Servizi provinciali dell’agricoltura competenti per territorio che utilizzano le procedure previste per la concessione delle opere di miglioramento fondiario.
3. Per beneficiare delle provvidenze le recinzioni devono essere riparate o ricostruite secondo le modalità indicate con proprio decreto dall’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro pastorale.
Art.2
Interventi per la ricostituzione delle scorte vive
2. Le perdite delle scorte vive devono essere certificate mediante attestazione rilasciata dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.
3. L’istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze sono attribuite ai servizi provinciali dell’agricoltura competenti per territorio.
4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche a favore degli apicoltori.
Art.3
Limiti di intervento
Art.4
Priorità
Art.5
Norma finanziaria
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 7 e art. 38 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 8)
1995 lire 2.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 11 della tabella B allegata alla legge finanziaria.
In aumento
06 - AGRICOLTURA
Cap. 06137 - (Nuova Istituzione) - 2.2.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi straordinari agli imprenditori agricoli e loro cooperative per la ricostruzione e la riparazione delle recinzioni danneggiate dagli incendi del 1994 (art. 1 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
Cap. 06138 - (Nuova Istituzione) - 2.2.2.4.3.3.10.10 (02.01)
Contributi straordinari agli imprenditori agricoli e loro cooperative per la ricostituzione delle scorte vive danneggiate dagli incendi del 1994 (art. 2 della presente legge)
1995 lire 1.000.000.000
1996 P.M.
1997 P.M.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba
Data a Cagliari, addì 23 agosto 1995
Palomba