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Legge Regionale 3 novembre 1995, n. 25

Modifica della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: "Attuazione nell’ambito del Quadro comunitario di sostegno, Obiettivo n. 1 - del Programma Operativo Plurifondo per il periodo 1994-1999 e ulteriori disposizioni in materia di interventi cofinanziati dall’Unione Europea"
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. L’articolo 4 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, presenta al Consiglio regionale le proposte di modifica dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione Europea.
2. Dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale le proposte sono sottoposte al Comitato di sorveglianza o alla Commissione europea secondo le procedure stabilite dall’articolo 25 del Regolamento (CE) n. 2082/93 della Commissione del 20 luglio 1993 e specificate nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, approvato con decisione 94/3128/CE del 25 novembre 1994.
3. Le conseguenti variazioni del bilancio sono disposte dall’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995

Palomba