Legge Regionale 3 novembre 1995, n. 26
Rifinanziamento del fondo regionale per l’edilizia abitativa - Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni e integrazioni - Indizione del nuovo avviso pubblico per la concessione dei finanziamenti agevolati.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Fondo per l’edilizia abitativa
2. Le clausole dell’avviso pubblico da approvarsi nel contesto del programma previsto dall’articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985, debbono essere compatibili con gli stanziamenti di bilancio di cui all’articolo 3 ed essere altresì conformi, per quanto attiene alla misura e alle modalità di concessione delle agevolazioni, alle norme contenute nella citata legge regionale n. 32 del 1985 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle dell’articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1993.
3. Il beneficio del finanziamento agevolato potrà altresì essere concesso - su domanda del richiedente - anche a fronte della contrazione di mutui di durata decennale con l’abbattimento degli interessi per un periodo non superiore a 14 semestralità della durata degli stessi. Tale facoltà è estesa ai nulla-osta di finanziamento già concessi, a condizione che i relativi mutui non siano pervenuti all’erogazione a saldo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.2
Avviso pubblico del 22 ottobre 1993. Norma transitoria
2. Della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.
Art.3
Prelevamento dai conti correnti vincolati presso il tesoriere
Art.4
Copertura finanziaria
2. Agli stessi oneri si fa fronte con le risorse proprie recate dai bilanci della Regione per i medesimi anni.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995
Palomba
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995
Palomba