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Legge Regionale 3 novembre 1995, n. 27

Trattamento di fine rapporto di personale assunto a tempo determinato e modifiche alla composizione del comitato amministrativo del F.I.T.Q..
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Trattamento di fine rapporto per il personale assunto ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285
1. Al personale assunto dall'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285 (Provvedimenti per l'occupazione giovanile), compete l'indennità di fine rapporto maturata alla data del 31 marzo 1983.
2. L'erogazione della predetta indennità esclude il diritto alla corresponsione di altre indennità di anzianità per lo stesso periodo lavorativo.


Art.2
Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15
1. L'articolo 14 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Il Fondo di cui all'articolo 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:
dal Coordinatore generale dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, che lo presiede;
dal Coordinatore del servizio organizzazione, metodo e del personale;
dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.;
dal Coordinatore della ragioneria generale;
da due rappresentanti del personale in servizio;
da un rappresentante del personale in quiescenza.
I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d), nei casi di assenza, impedimento o vacanza dei relativi incarichi, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.
I componenti di cui alle lettere e) ed f) sono nominati dalla Giunta regionale fra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni di categoria più rappresentative.".
2. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante l'emissione di mandati di pagamento firmati dal Presidente del comitato amministrativo e controfirmati dal Coordinatore del servizio del F.I.T.Q.".


Art.3
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in complessive lire 2.500.000.000 e fanno carico al capitolo 02028 del bilancio della Regione per l'anno 1995.
2. Nel bilancio della Regione per il triennio 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
Capitolo 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 7 aprile 1995, n. 6)
1995 lire 2.500.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A, allegata alla L.R. 7 aprile 1995, n. 6 (legge finanziaria)

In aumento
02 - AFFARI GENERALI
Capitolo 02028 - (N.I.) 1.1.1.2.2.1.01.01 (01.02) Cat. 3
Spese per il trattamento di fine rapporto del personale assunto ai sensi della Legge 1° giugno 1977, n. 285 (art. 1 della presente legge) (spesa obbligatoria)
1995 lire 2.500.000.000
1996 lire -----------------
1997 lire -----------------
2. Il capitolo 02028 è inserito negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 8 (Bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna
Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995
Palomba



Data a Cagliari, addì 3 novembre 1995

Palomba