Legge Regionale 2 gennaio 1997, n. 1
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l' anno finanziario 1997, conservazione dei residui degli stanziamenti destinati ad iniziative comunitarie e proroga della gestione di tesoreria.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare due dodicesimi negli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.
3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all' entità ed alla scadenza delle erogazioni.
4. Sul capitolo 03149 relativo a " Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti di conto corrente" è autorizzata l' assunzione di impegni sino all' importo di lire 3.000.000.000.
5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1997)", ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all' entrata in vigore della legge stessa.
6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità elimitazioni, è autorizzato, altresì , l' esercizio provvisorio del bilancio dell' Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art.2
Art.3
2. Le somme non impegnate alla data del 31dicembre 1996, in conto del capitolo 03014, relativo a "Fondo per gli oneri derivanti da accordi sindacali", sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
Art.4
Art.5
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 2 gennaio 1997.
Palomba