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Legge Regionale 2 gennaio 1997, n. 5

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, recante: " Provvidenze a favore dell' artigianato sardo, modifiche alle leggi regionali 31 maggio 1984, n. 26, 11 aprile 1985, n. 5, 4 giugno 1988, n. 11, 30 aprile 1991, n. 13 e abrogazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Rata di ammortamento
1. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della leggeregionale 19 ottobre 1993, n. 51, è inserito il seguente comma:
" 1 bis. La rata di ammortamento a carico del beneficiario non può comunque superare quella che risulterebbe dalla applicazione dei benefici di cui alla Legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle regioni dell'obiettivo 1 del Regolamento CEE 2052/ 88, così come determinato ai sensi dell' articolo 10 della presente legge".


Art.2
Massimali di spesa agevolabili
1. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituita dalla seguente:
" c) 3.000 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all' articolo 6 della Legge 8 agosto 1985, n. 443".
2. Le lettere c) dei commi 2 e 5 dell' articolo 9 sono sostituite dalla seguente:
" c) 300 milioni di lire per i consorzi costituiti in forma di cooperativa di cui all' articolo 6 della Legge n.443 del 1985".


Art.3
Finanziamenti tramite Artigiancassa
1. Il comma 3 dell' articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituito dai seguenti:
" 3. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad effettuare, ai sensi dell' articolo 1 della Legge 7 agosto 1971, n. 685, propri conferimenti al fondo per l' abbattimento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito delle imprese artigiane da utilizzarsi, nel territorio regionale, sulla parte dei finanziamenti eccedenti l' importo massimo che può essere ammesso, e sulla parte di importo tra i 10 e 20 milioni, per l'acquisto di macchine, attrezzature e scorte, ai sensi della Legge 25 luglio 1952, n.949,capitolo VI e successive modifiche, dalla Cassa medesima. I predetti conferimenti sono inoltre utilizzabili per un ulteriore abbattimento degli interessi dal 45 per cento al 36 per cento del tasso di riferimento sull' importo dei finanziamenti ammissibili ai sensi della citata Legge 949/ 52, incluse le operazioni interamente a valere sui fondi statali, scorte comprese, secondo la normativa della stessa legge.
3 bis. I conferimenti dei fondi di cui al comma 3 del presente articolo possono inoltre essere utilizzati per ridurre il tasso di interesse a caricodelle imprese artigiane in relazione agli interventi della cassa finalizzati:
a) alla trasformazione dei debiti a breve termine indebiti a medio termine, contratti dalle imprese artigiane per finalità aziendali derivanti dai casi previsti dall' articolo 12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, così come istituito dall' articolo 7 della presente legge;
b) al sostegno di specifiche tipologie di investimento relative agli assetti organizzativi, dimensionali e innovativi di processo e di prodotto delle imprese artigiane in attuazione dei singoli progetti speciali di comparto.
3 ter. L' importo massimo del finanziamento agevolabile per la formazione di scorte di materie prime e/ o prodotti finiti è elevato di lire 40 milioni a carico dei conferimenti regionali".


Art.4
Durata delle agevolazioni in conto canoni e in conto interessi
1. Dopo il comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 51 del 1993, è aggiunto il seguente:
" 4 bis. La durata del contributo in conto interessiod in conto canoni degli investimenti ammessi alle relative agevolazioni a carico della Cassa peril credito artigiano è protratta con oneri a carico dei conferimenti regionali per i seguenti periodi massimi:
a) 3 anni per impianto;
b) 1 anno per macchine ed attrezzature;
c) 2 anni per scorte di materie prime e/ o prodotti finiti".


Art.5
Contributo in conto gestione cooperative e consorzi di garanzia fidi
1. Il comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 51 del 1993, è sostituito dal seguente:
" 3. Alle cooperative di garanzia e ai consorzi in conto gestione, commisurato ai finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati, nella misura seguente:
a) fino a 5 miliardi l' 1 per cento;
b) da 5 a 10 miliardi l' 1,5 per cento;
c) oltre i 10 miliardi il 2 per cento. Il contributo non può comunque superare lire 300 milioni".


Art.6
Integrazioni dei fondi di garanzia delle cooperativee dei consorzi di garanzia fidi
1. Dopo il comma 3 dell' articolo 12 della leggeregionale n. 51 del 1993, sono aggiunti i seguenti:
" 3 bis. I fondi di garanzia costituiti, con versamenti dei soci, dalle cooperative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati, purchè di ammontare non inferiore a lire 50 milioni, sono integrati, a domanda, da contributi concessi dall' Amministrazione regionale. L' ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto eversato e per il 50 per cento sulla base dell' ammontare dei finanziamenti garantiti ed effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati.
3 ter. I fondi di garanzia, costituiti con versamenti dei soci, dai consorzi fidi presso gli enti creditizi convenzionati, purchè di ammontare non inferiore a lire 100 milioni, sono integrati, a domanda,con contributi concessi dall' Amministrazione regionale. L' ammontare dei contributi è ripartito tra gli aventi diritto per il 50 per cento sulla base del capitale sociale sottoscritto e versato e per il 50 per cento sulla base dell' ammontare dei finanziamenti garantitied effettivamente erogati nell' anno dagli enti creditizi convenzionati".


Art.7
Consolidamento finanziario
1. Dopo l' articolo 12 della legge regionale n. 51del 1993, è aggiunto il seguente:
" 12 bis (Consolidamento finanziario imprese artigiane)
1. Al fine di tutelare i livelli produttivi ed occupativi nel comparto dell' artigianato sardo e difacilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere operazioni di consolidamento finanziario delle imprese artigiane che, pur possedendo intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà nel proseguire l' attività per eventi eccezionali e di carattere congiunturale.
2. Gli eventi eccezionali sono da individuare in fenomeni di squilibrio finanziario che si manifestano nell' impresa per avvenimenti esterni alla stessa e che, con carattere di temporaneità , incidono negativamente sull' andamento gestionale. Quelli di carattere congiunturale sono da individuare in eventi di natura non temporanea, nel senso che si verificano e protraggano i loro effetti nel medio-lungo periodo.
3. Il consolidamento finanziario è concesso per situazioni debitorie verso il sistema bancario in essere dalla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici di legge.
4. Il consolidamento è ammesso per esposizioni a breve secondo le modalità operative dell'Artigiancassa e comunque per un importo non superiore ai massimali di spesa agevolabili previsti dall' articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 51del 1993 e non inferiori ai 10 milioni di lire. L' Amministrazione regionale corrisponde un contributo agli interessi pari al 64 per cento del tasso di stipula previsto.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a fornire la propria fidejussione sussidiaria per leimprese artigiane di cui al comma 1, qualora sia valutata positivamente la conduzione economica dell' azienda, vi sia insufficienza di garanzie reali, patrimoniali o personali o comunque fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo consolidato.
6. Per le finalità di cui al precedente comma l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire appositi fondi presso uno o più enti creditizi convenzionati.
7. Le modalità di gestione del fondo per la gestione dei contributi di cui al presente articolo e dei fondi di cui al precedente comma, nonchè quelle operative concernenti la presentazione e l'accoglimento delle domande, dovranno essere regolate con apposita convenzione stipulata tra l' Assessorato regionale della programmazione, l'Assessorato del turismo, artigianato e commercio ed il singolo ente creditizio.
8. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati da apposite direttive regionali".


Art.8
Differimento delle rate insolute
1. Dopo l' articolo 12/ bis della legge regionale n. 51del 1993, introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:
" Art. 12/ ter (Differimento delle rate insolute ex lege n. 40 del 1976).
1. Al fine di far fronte alle difficoltà causatedalla crisi economica, le imprese artigiane, singole e associate, beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sulla legge regionale n. 40 del1976, possono chiedere, entro il termine perentoriodi 180 giorni dall' entrata in vigore della presentelegge, il differimento, fino a due anni successivi allascadenza dei predetti finanziamenti, del pagamento delle rate insolute, relative alle ultime tre semestralità .
2. Sull' importo complessivo del debito (capitale più interessi, anche di mora) ammesso alla riprogrammazione, grava l' interesse agevolato dicui alla legge regionale n. 51 del 1993 vigente al momento della concessione della riprogrammazione.
3. Il differimento dei debiti scaduti indicati nel comma 1 è concesso subordinatamente all' esito favorevole di apposita istruttoria che accerti il possesso dei requisiti intrinseci di validità produttiva delle imprese richiedenti, da esperirsi da parte degli istituti di credito delegati alla gestione del fondo".


Art.9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo3, comma 3 ter, dell' articolo 4 e dell' articolo12 bis, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito quest' ultimo dall' articolo7 della presente legge, valutati in annue lire 2.000.000.000 si fa fronte con le disponibilità del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla Legge 7 agosto 1971, n. 685.
2. All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo 5,valutato in annue lire 50.000.000, si fa fronte per gli anni 1997/ 1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07064/ 02 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998.
3. All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo 6, valutato in lire 1.000.000.000 annue si fa fronte per gli anni 1997/ 1998 con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07029 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996- 1998.
4. All' onere derivante dall' attuazione dell' articolo12 bis, commi 5 e 6, della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, istituito dall' articolo 7 della presente legge, valutato in lire 700.000.000 per l' anno1997 ed in lire 800.000.000 per gli anni successivi si fa fronte con gli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 07034 del bilancio pluriennale della Regioneper gli anni 1996- 1998.
5. Nel bilancio pluriennale della Regione 1996/ 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
07 - Stato di previsione della spesa dell' Assessorato dell' artigianato, turismo e commercio
In diminuzione
Capitolo 07026/ 02 -
Versamenti al fondo istituito presso la Cassa di credito alle imprese artigiane di cui alla Legge 7 agosto1971, n. 685 (art. 7, lett b), LR 19 ottobre 1993, n. 51)
1996 lire 0
1997 lire 1.700.000.000
1998 lire 1.800.000.000
In aumento
Capitolo 07029 -
(DV) Contributi per l' integrazione del fondo di garanzia delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi (artt. 38, lett a) e 39 LR 21 luglio 1976,n. 40, art. 61, LR 31 maggio 984, n. 26, art. 86, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 33, comma 1, LR 22gennaio 1990, n. 1, art. 42, LR 30 aprile1991, n. 13, art. 4, commi 1 e 3, LR 15 febbraio 1996,n. 9 e art. 6 della presente legge)
1996 lire 0
1997 lire 1.000.000.000
1998 lire 1.000.000.000
Capitolo 07034 -
(NI) Spese per la costituzione del fondo per la concessione di garanzie sussidiarie per i finanziamenti alle imprese artigiane da consolidare (art. 12 bis,commi 5 e 6, della legge regionale n. 51 del 1993, istituito dall'articolo 7 della presente legge)
1996 lire 0
1997 lire 700.000.000
1998 lire 800.000.000

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge per gli anni successivi al 1998, si fa fronte con i bilanci della Regione per gli stessi anni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 gennaio 1997

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