Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 2 aprile 1997, n. 12

Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Autorizzazione a contrarre mutui per interventi nel settore idrico
l. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l' Amministrazione regionale, ovvero i suoi enti strumentali e funzionali, sono autorizzati a contrarre uno o più mutui per l' importo massimo di lire 180.000.000.000.
2. L' ammortamento di tali mutui non può decorrere da data anteriore al 1 gennaio 1998, ferma restando la facoltà per i soggetti mutuatari di far decorrere il periodo di ammortamento dal 1 gennaio successivo a quello della concessione, ai sensi del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito nella legge 20 dicembre 1995, n. 539. Gli interessi di preammortamento non possono decorrere da data anteriore al 30 giugno 1997 e non possono superare, nell' anno 1997, l' importo di lire2.000.000.000.
3. I mutui sono stipulati alle condizioni stabilite dalla Cassa Depositi e Prestiti per un tasso non superiore al 9 per cento in ragione d' anno e per unperiodo di ammortamento della durata massima di venti anni.
4. Gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento sono garantiti dalla Regione mediante iscrizione nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei mutui medesimi, compreso il periodo di preammortamento, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti.
5. Gli atti di impegno a favore della Cassa Depositi e Prestiti sono assunti con provvedimento dell'Assessore dei lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, e debbono contenere l'impegno a corrispondere direttamente e irrevocabilmente il contributo alla Cassa Depositi e Prestiti per tutta la durata dell' ammortamento, compresa la fase di preammortamento.
6. Per i mutui destinati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti finalizzati all' esercizio di servizi pubblci a tariffa, gli enti regionali assicurano alla Regione il rientro delle disposte erogazioni alla Cassa Depositi e Prestiti attraverso il gettito tariffario del servizio, con decorrenza dal 1 gennaio del secondo anno successivo all' entrata in esercizio delle infrastrutture e degli impianti.
7. Tale rientro deve assicurare all' erario regionale, seppure con cadenze temporali posticipate rispetto alle erogazioni regionali, la totalità delle disposte anticipazioni alla Cassa Depositi e Prestiti. A tal fine gli Enti regionali mutuatari sono obbligati ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali le rate di ammortamento e preammortamento da restituire alla Regione concarico alle entrate tariffarie.


Art.2
Norma finanziaria
l. 1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono quantificati in lire 2.000.000.000 per l'anno 1997, in lire 21.969.000.000 per l' anno1998 ed in lire 19.719.000.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2019.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1997- 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
ENTRATA
in aumento
cap. 34001
Entrate eventuali e varie
1997 lire 0
1998 lire 0
1999 lire 719.000.000
cap. 36128
(NI) 3.6.1 - Recuperi delle somme erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti a garanzia di mutui finalizzati alla realizzazione di infrastrutture ed impianti destinati all' esercizio di servizi pubblici a tariffa (art. 1, comma 6 della presente legge)
1997 PM
1998 PM
1999 PM
cap. 51015
(NI) 5.1.0 - Ricavo dei mutui contratti per interventi nel settore idrico (art. 1 della presente legge)
1997 lire 0
1998 lire 180.000.000.000
1999 lire 0
SPESA
in diminuzione
03 - PROGRAMMAZIONE
cap. 03016
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art.30 LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 2.000.000.000
1998 lire 0
1999 lire 7.000.000.000
mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 7 della Tab A allegata alla legge finanziaria
cap. 03017
Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2 della legge finanziaria e art. 34, comma 2, della legge di bilancio)
1997 lire 0
1998 lire 21.969.000.000
1999 lire 12.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della Tab B allegata alla legge finanziaria:
voce 7 1999 lire 2.000.000.000
voce 8 1998 lire 21.969.000.000
voce 9 1999 lire 10.000.000.000
in aumento
03 - PROGRAMMAZIONE
cat prog 03.11 - (NI) Mutui emergenza idrica
cap. 03149/ 01
(NI) 1.1.1.4.1.2.12.31. (08.01) - Spese per l' ottenimento dei mutui ed il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico (art. 1della presente legge)
1997 lire 0
1998 lire 2.250.000.000
1999 lire 0
cap. 03149/ 02
(NI) 1.1.1.7.3.2.12.31. (08.01) - Quote di interessi delle rate di preammortamento ed ammortamento dei mutui contratti per interventi nel settore idrico (art. 1 della presente legge)
1997 lire 2.000.000.000
1998 lire 16.200.000.000
1999 lire 15.883.000.000
cap. 03149/ 03
(NI) 1.1.3.1.0.5.12.31. (08.01) - quote di capitaledelle rate di ammortamento dei mutui contrattiper interventi nel settore idrico (art. 1 della presente legge)
1997 lire 0
1998 lire 3.519.000.000
1999 lire 3.836.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
cap. 08173
(NI) 2.1.2.1.0.3.10.16. (03.02) - Interventi nel settore idrico (art. 1 della presente legge)
1997 lire 0
1998 lire 180.000.000.000
1999 lire 0
Gli oneri derivanti dall' applicazione del presente articolo fanno carico ai sopracitati capitoli del bilancio della Regione per l' anno 1998 ed ai capitoli corripondenti ai capitoli 03149/ 02 e 03149/ 03 dei bilanci della Regione per gli anni dal 1999 al 2019.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 2 aprile 1997

Palomba