Legge Regionale 15 aprile 1997, n. 13
Disciplina dell' assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Servizio di assistenza religiosa
2. Il Servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini, l' esercizio della libertà religiosa e l' adempimento delle pratiche di culto, nonchè il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformità ai rispettivi ordinamenti.
3. Il servizio di assistenza religiosa svolge le proprie funzioni nei confronti dei degenti ricoverati e dei familiari che li assistono, nel rispetto della volontà e della libertà di fede degli utenti.
4. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai protocolli d' intesa di cui ai successivi articoli 3 e 4, delibera l' istituzione del servizio di assistenza religiosa. Con la stessa deliberazione sono determinati, in collaborazione con gli assistenti religiosi:
a) i criteri di organizzazione del servizio;
b) le modalità di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell' azienda.
Art.2
Standard del personale di assistenza religiosa
2. Ogni azienda sanitaria dotata di un presidio ospedaliero o altra struttura di ricovero deve avere almeno un assistente religioso.
3. Per i presidi ospedalieri che superano i 1200 posti - letto il numero di assistenti religiosi è incrementato di una unità ogni 350 posti -letto. Il parametro è arrotondato per eccesso alle centinaia.
4. Le intese previste dall' articolo 3 della presente legge possono prevedere parametri inferiori in considerazione della dislocazione delle strutture.
Art.3
Protocollo d' intesacon la Conferenza Episcopale Sarda
Art.4
Protocolli d' intesa per i culti non cattolici
a) le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero di aderenti nel territorio regionale;
b) l' azienda sanitaria di riferimento di ciascun assistente religioso, in relazione alla dislocazione sul territorio regionale degli aderenti al culto.
Art.5
Intese aziende sanitarie - autorità religiose
a) le modalità di esercizio del servizio di assistenza religiosa;
b) le modalità di utilizzazione di servizi di mensa e di alloggio all' interno dei presidi;
c) i locali e le attrezzature disponibili per lo svolgimento del servizio;
d) la disciplina del rapporto di lavoro, nel caso di convenzione ai sensi dell' articolo 7 della presente legge.
Art.6
Modalità di svolgimento del servizio
a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del DPR 20 dicembre1979, n. 761;
b) da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo articolo 7.
2. Possono essere assunti in ruolo gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) possesso dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica;
d) età non superiore ai cinquantacinque anni.
3. Nel caso di assunzione in ruolo le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa regionale.
4. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del DPR n. 761 del 1979, il personale religioso è iscritto in separata tabella del ruolo professionale.
Art.7
Assistenti in convenzione
a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 200;
b) per un accordo tra il direttore generale e la competente autorità religiosa;
c) quando l' assistente religioso abbia superato, all' atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di età ;
d) quando l' assistente religioso già assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorità religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età .
Art.8
Norme in tema di stato giuridico e di trattamento economico
2. La designazione dell' assistente religioso e lasua eventuale sostituzione sono di spettanza dell'autorità religiosa competente per territorio.
3. Con l' atto di nomina si costituisce un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale e dell' intesa di cui al precedente articolo 5.
4. Per l' esercizio delle funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorità religiosa, la quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli assistenti stessi nel rispetto delle intese di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge.
5. Al personale di assistenza religiosa si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.
6. Agli assistenti in rapporti di convenzione è assicurato un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonchè la tredicesima mensilità, calcolata secondo i medesimi criteri.
Art.9
Orario di servizio e reperibilità
2. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in casodi assenza del medesimo per riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l'Ordinario Diocesano provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso in rapporto di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi urgenti di sostituzione provvede direttamente l' assistente religioso, dandone tempestiva comunicazione all' azienda e all' Ordinario Diocesano.
3. Nelle strutture ove il servizio è svolto da due o più assistenti religiosi l'Ordinario provvede alla loro sostituzione temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno di essi non inferiore a trenta giorni; l' Azienda si farà carico del sostituto come per il precedente comma 2.
4. L' assistente religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l' Azienda sanitaria. L' assistente religioso comunica preventivamente all'Azienda e all'Ordinario i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano.
Art.10
Assistenza religiosa nelle strutture private convenzionate
Art.11
Controversie relative alle intesetra aziende sanitarie e autorità religiose
a) uno designato dall' Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell' assistenza sociale;
b) uno designato dalla competente autorità religiosa;
c) uno designato d' intesa dai componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di presidente.
Art.12
Norma finanziaria
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 aprile 1997
Palomba