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Legge Regionale 15 aprile 1997, n. 14

Incremento di dotazioni finanziarie per interventi degli enti locali
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Sono autorizzati, nell' anno 1997, i seguenti stanziamenti per la concessione di ulteriori dotazioni finanziarie a favore degli enti locali:
a) lire 17.170.000.000 da destinare agli interventi di cui al comma 1, lett b) dell'articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni (cap.04019);
b) lire 2.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all' art. 4 della legge regionale 8 luglio 1993, (cap. 04159/ 07);
c) lire 10.000.000.000 da destinare il finanziamento di programmi di opere pubbliche di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n.45 (cap. 08015);
d) lire 15.500.000.000 da destinare agli interventi di cui all' articolo 6 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 6 (cap. 08015/ 03);
e) lire 3.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all' articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap. 08033/ 01);
f) lire 2.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all' articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (cap, 08059/ 03);
g) lire 80.000.000.000 da destinare agli interventi di cui all' articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (cap. 10136);
h) lire 15.000.000.000 da destinare: quanto a lire 10.000.000.000 agli interventi di cui all'articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (cap.11106) e quanto a lire 5.000.000.000 agli interventi di cui all' articolo 51 della legge regionale 7 aprile 1995 n. 6 (cap. 11107/ 02);
i) lire 1.000.000.000 da destinare agli interventi di cui agli articoli 9 e 11, comma 1, lett a), della legge regionale 9 giugno 1994, n. 29 (cap.11113/ 01);
l) lire 20.000.000.000 da destinare alla finalità di cui all' articolo 44 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (cap. 12001/ 02).


Art.2
Funzioni della Regione
l1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui al precedente articolo sono determinati in lire165.720.000.000 e fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l' anno 1997 di cui al comma2; agli stessi oneri si fa fronte, ai sensi dell' articolo30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante pari utilizzo della riserva di cui alla voce 6 della Tabella B, allegata alla legge regionale15 febbraio 1996, n.9, integrata dall' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.
2. Nel bilancio della Regione per l' anno 1997 sono introdotte le seguenti variazioni:
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04019
Fondo per gli investimenti degli enti locali (LR 1 giugno 1993, n. 25 LR9 giugno 1993, n. 26 e art. 75, LR 7 aprile 1995, n. 6)
lire 17.170.000.000
Cap. 04159/ 07
Contributi per la formazione di piani di assetto organizzativo dei litorali (art. 4 LR 8 luglio 1993, n. 28)
lire 2.000.000.000
08 - LAVORI PUBBLICI
Cap. 08015
Finanziamenti annui ai comuni e alle province per la realizzazione, il riattamento, il completamento e l'ampliamento, mediante programmi triennali, di opere pubbliche di loro interesse (art. 1, LR 6 settembre 1976, n. 45, art.7, LR 30 aprile 1991, n. 13, art. 6comma 5, LR 24 dicembre 1991, n. 39,LR 28 aprile 1992, n. 6, art. 4, commi1 e 9, LR 7 aprile 1995, n. 6 e art. 3,comma 1, della legge finanziaria)
lire 10.000.000.000
Cap. 08015/ 03
Finanziamenti per l' attuazione di un Programma pluriennale straordinario di opere pubbliche di interesse degli enti di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 gennaio1994 n. 2 (art. 6, LR 7 aprile 1995, n. 6 e art.4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 15.550.000.000
Cap. 08033/ 01
Finanziamenti ai comuni per edifici di culto, il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico e artistico (art. 24, LR 28 maggio 1985, n. 12, art. 29, comma 1, LR 28 aprile 1992, n. 6 e art. 4, comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 3.000.000.000
Cap. 08059/ 03
Contributi ai comuni e alle province per l' adeguamento degli edifici alle prescrizioni tecniche di cui al DM lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (art. 18 LR 30 agosto 1991, n. 32 e art. 4 comma 3, LR 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 2.000.000.000
10 - LAVORO
Cap. 10136
Finanziamenti ai comuni per un piano straordinario triennale a favore dell'occupazione (art. 94, LR 4 giugno1988, n. 11, art. 13, LR 26 gennaio 1989,n. 5, art. 6, LR 22 gennaio 1990, n. 1,art. 36, LR 29 gennaio 1994, n. 2, art.10, comma 3, LR 9 giugno 1994, n. 27, art. 17, LR 12 dicembre 1994, n. 36, art.37, LR 7 aprile 1995, n. 6, art. 2, LR 9 giugno 1995, n. 15, art. 25, LR10 novembre 1995, n. 28 e art. 45, LR15 febbraio 1996, n. 9)
lire 80.000.000.000
11 - PUBBLICA ISTRUZIONE
Cap. 11106
Spese per la costruzione di musei regionali (art. 3 LR 7 febbraio 1958,n. 1); spese per l' esecuzione di lavori di ricerca e di sistemazione intesi a sviluppare e a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, etnografico e speleologico della Sardegna e spese di liquidazione di diritti di terzi su cose mobili ritrovate (art. 4, LR 7 febbraio 1958,n. 1 e LR 20 giugno 1979, n. 49); spese per l' esecuzione di opere urgenti intese ad assicurare la conservazionedi monumenti e di altre operedi riconosciuto interesse archeologico, artistico, storico, etnografico, numismatico e speleologico (art. 5, LR 7 febbraio1958, n. 1, LR 20 giugno 1978, n. 49, art. 113, LR 4 giugno 1988, n. 11, art. 81,LR 30 maggio 1989, n. 18); contributi a favore di musei di interesse locale, ad esclusione della costruzione (art.86, LR 28 aprile 1992, n.6 e art. 1, LR 8 luglio 1993, n. 30)
lire 10.000.000.000
Cap. 11107/ 92
Contributi a enti locali per il completamento dei musei (art. 51, LR7 aprile 1995, n. 6 e artt. 4, comma3, e 55 LR 15 febbraio 1996, n. 9)
lire 5.000.000.000
Cap. 11113/ 01
Contributi agli enti locali per l' acquisizione, la manutenzione straordinaria e il restauro di beni archeologici e per l' istituzione e organizzazione di archivi e biblioteche relativi ad attività industriali (artt. 9 e 11, comma 1, lett a), LR9 giugno 1994, n. 29)
lire 1.000.000.000
12 - SANITA'
Cap. 12001/ 02
Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio - assistenziali e per il finanziamento dei progetti - obiettivo - quota risorse regionali 8 artt. 20 e 46, LR 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, LR 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, LR 28 settembre 1990, n. 43, LR1 giugno 1993, n. 25, art. 44, LR 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 11, comma10, LR 9 giugno 1994, n. 27)
lire 20.000.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 15 aprile 1997

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