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Legge Regionale 22 aprile 1997, n. 15

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1988, n. 45 e 16 giugno 1992, n. 10, concernenti: " Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna".
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il comma 9 dell' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45, già modificata e integrata dall'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1992, n. 10, è sostituito dal seguente:
" 9. Al fine dell' adeguamento alla normale rete esistente degli impianti stradali di distribuzione carburanti funzionanti nel territorio dell' Isola, potranno essere assentite nuove concessioni per gli impianti di GPL in misura non superiore al 6 percento del totale del numero dei punti vendita di tutti gli altri impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione attualmente in esercizio, così come previsto dall' articolo 5, comma 2, del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 18 settembre1989".
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 22 aprile 1997

Palomba