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Legge Regionale 23 maggio 1997, n. 19

Contributo per l' incentivazione della produttività , la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Finalità
l. L' Amministrazione regionale eroga annualmente agli enti locali della Sardegna un apposito contributo per l' incentivazione della produttività , la qualificazione e la formazione del loro personale, al fine di concorrere agli oneri derivanti agli enti locali medesimi dall' esercizio delle funzioni ad essi trasferite o delegate dalla Regione.
2. Il contributo deve essere utilizzato dagli enti locali destinatari:
a) per incrementare il fondo per il finanziamento della parte variabile della retribuzione dei propri dipendenti, come previsto dall' ultimo capoverso del comma 1 dell' articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Regioni - Autonomie locali", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 211 del 9 settembre 1995;
b) per finanziare attività di qualificazione e formazione del proprio personale; a tale finalità deve essere destinato dagli enti almeno il 20% del contributo.


Art.2
Criteri di ripartizione del contributo
1. Il contributo è così ripartito: ai comuni l' 87 per cento; alle province il 12 per cento; alle comunità montane l' 1 per cento.
2. All' interno di ciascuna categoria di enti il contributo è ripartito:
a) per il 10 per cento in parti uguali fra gli enti destinatari;
b) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall' ISTAT;
c) per il 60 per cento in proporzione alla spesa per il personale a tempo indeterminato in servizio presso l' ente, come risultante dal certificato del conto consuntivo per il penultimo anno precedente quello di ripartizione; gli enti che non hanno tempestivamente presentato il certificato del conto consuntivo sono esclusi dall'assegnazione della quota di cui alla presente lettera.
3. All' erogazione del contributo si provvede con le modalità stabilite dall' articolo 6 della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 e dall' articolo 75 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.
4. Per l' anno 1997, il decreto di ripartizione del contributo è emanato entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.


Art.3
Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono determinati per l' anno 1997 in lire 7.000.000.000; alla determinazione per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1997 - 1998 - 1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione:
03 - PROGRAMMAZIONE
cap. 03016 -
Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11, art. 2, LR15 febbraio 1997, n. 9 e art. 34, comma 2, LR 15 febbraio 1997, n. 10)
1997 lire 7.000.000.000
1998 lire 0
1999 lire 0
mediante pari riduzione della voce 8) della Tabella A allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997)
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
cap. 04018/ 04 -
(NI) - (1.1.1.5.2.1.11.33) (01- 06) -Contributo per l' incentivazione della produttività , la qualificazione e la formazione del personale degli enti locali della Sardegna
1997 lire 7.000.000.000
1998 pm
1999 pm
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 23 maggio 1997.

Palomba