Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 23
Disposizioni urgenti relative all' Ente Minerario Sardo.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
1. nelle more dell' approvazione di apposita legge per il riordino dell' Ente Minerario Sardo, istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, e delle sue partecipazioni societarie. Lo stanziamento iscritto nel capitolo 09016/ 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio 1997 è incrementato in lire 25.000.000.000.
2. A detto onore si fa fronte con pari diminuzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 03017 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo esercizio finanziario,voce 3, della tabella B, allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addì 2 settembre 1997
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