Legge Regionale 15 aprile 1998, n. 11
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 1998)
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
CAPO I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari
a) lire 924.000.000.000 nell'anno 1998;
b) lire 198.000.000.000 nell'anno 1999.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale n. 11 del 1983, nella tabella F, allegata alla presente legge.
3. L'ammortamento dei predetti mutui decorre rispettivamente dal 1° gennaio 1998 e dal 1 gennaio 1999.
4. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi:
anno 1998 lire 116.228.000.000
anno 1999 lire 129.588.000.000
anni dal 2000 al 2012 lire 127.110.000.000
anno 2013lire 22.430.000.000
6. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a' termini dei commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
7. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 1998, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).
Art.2
Copertura disavanzo finanziario al 31 dicembre 1996
anno 1998 lire 161.548.000.000
anni dal 1999 al 2007 lire 200.000.000.000
2. A tale onere si fa fronte, per le quote degli anni 1998, 1999 e 2000, con le risorse recate dal bilancio di previsione della Regione per gli stessi anni e, per le restanti quote, con le risorse recate dai successivi bilanci di previsione della Regione, riducendo, ove necessario, rispetto agli stanziamenti disposti per l'anno 2000 ed in applicazione dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa prevista dalla vigente legislazione regionale per le attività e gli interventi facoltativi.
Art.3
Determinazione di spese
2. Ai termini dell'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 1998 e per il triennio 1998/2000, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D, allegata alla presente legge.
3. Ai termini dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E, allegata alla presente legge.
Art.4
Fondi speciali
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 1998 lire 31.850.000.000
anno 1999 lire 268.650.000.000
anno 2000 lire 277.350.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 1998 lire 203.990.000.000
anno 1999 lire 188.000.000.000
anno 2000 lire 173.500.000.000
Art.5
Modifiche alla L.R. n. 11 del 1983 - Norme di contabilità - e alla L.R. n. 33 del 1975 - Compiti della Regione nella programmazione
"Art. 1 - Strumenti fondamentali della gestione finanziaria della Regione sarda -
1. In attuazione dell'articolo 7 dello Statuto Speciale per la Sardegna, la presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria ed economica della Regione.
2. Sono strumenti della programmazione finanziaria ed economica della Regione:
a) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
b) la legge finanziaria e le leggi collegate alla manovra economico - finanziaria;
c) il bilancio annuale formulato in termini di competenza;
d) il bilancio pluriennale formulato in termini di competenza;
e) il preventivo annuale di cassa;
f) il rendiconto generale della Regione.".
2. Dopo l'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 1983 è istituito il seguente articolo:
"Art. 1 bis - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria -
1. Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF), per l'ambito temporale del bilancio pluriennale, traccia le linee guida per orientare lo sviluppo economico, ne delinea gli obiettivi e le azioni di intervento, coordina i flussi finanziari pubblici determinando l'ammontare delle risorse disponibili comprensivo delle entrate proprie.
2. Il DPEF contiene:
a) una analisi degli aspetti strutturali e degli andamenti economici del sistema regionale, con una motivata valutazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefigurati nei precedenti DPEF;
b) un esame dei risultati raggiunti, anche in termini economici, e del grado di realizzazione dei programmi e degli interventi finanziati con il bilancio pluriennale;
c) le previsioni delle entrate, del ricorso all'indebitamento e del prelievo autonomo da parte della Regione;
d) gli obiettivi generali programmatici dello sviluppo regionale, in particolare quelli dell'occupazione, del reddito e del sistema delle infrastrutture e dei servizi alla produzione;
e) gli indirizzi e le priorità delle politiche e delle azioni che saranno perseguite e attuate anche in riferimento alla legislazione da emanare, per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);
f) l'indicazione dei programmi assessoriali e interassessoriali comunque articolati per stati di previsione, da finanziarsi con il bilancio pluriennale, compresa l'attività degli enti e delle aziende regionali.
3. Il DPEF, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è trasmesso al Consiglio regionale entro il 15 maggio dell'anno precedente all'esercizio finanziario cui si riferisce.
4. Il Consiglio regionale approva il DPEF entro il 30 giugno successivo.".
3. L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 1983 è sostituito dal seguente:
"Art. 22 - Variazioni al bilancio annuale e pluriennale -
1. I disegni di legge di variazione delle dotazioni dei bilanci annuali e pluriennali possono essere presentati dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31 agosto di ogni anno.
2. Qualora le variazioni comportino modifiche degli obiettivi, degli indirizzi, delle azioni e delle priorità contenute nel DPEF, la Giunta regionale presenta, contestualmente al relativo disegno di legge, un atto di adeguamento al suddetto documento vigente, o in alternativa e se opportuno, al documento all'esame del Consiglio.".
4. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è sostituito dal seguente:
"2. Con la procedura di cui al precedente comma è disposta, altresì, l'iscrizione delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.".
5. Il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983, sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, è sostituito dal seguente:
"3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i funzionari delegati presentano al competente Assessorato i rendiconti dei pagamenti effettuati sia per gli ordini di accreditamento relativi a spese correnti, sia per quelli relativi a spese in conto capitale; copia del rendiconto, senza i documenti giustificativi, è trasmessa contestualmente alla Ragioneria Generale.".
6. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale n. 11 del 1983 si applicano a tutte le aperture di credito disposte nell'anno 1997, nonché a tutti gli ordini di accreditamento riprodotti o trasportati nel medesimo esercizio.
7. L'articolo 56 della legge regionale n. 11 del 1983, modificato dall'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:
"Art. 56 - Ragioneria generale della Regione -
1. La Ragioneria generale della Regione può essere organizzata in servizi decentrati presso gli Assessorati.
2. La Ragioneria generale della Regione verifica, prima di eseguire la registrazione dell'impegno, la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie, senza estendere l'esame ad altri profili di legittimità.
3. Gli adempimenti di cui al comma 2 devono essere svolti entro venti giorni dal ricevimento degli atti, decorsi i quali gli stessi devono avere regolare corso. Il termine è sospeso nel caso in cui la Ragioneria, ravvisando un vizio riconducibile alle prescrizioni di cui al comma 2, restituisca all'Assessorato competente lo stesso atto con le indicazioni utili per eliminare il vizio contabile. Nel caso in cui l'Assessorato riformuli l'atto con le modifiche necessarie a superare il rilievo, lo rinvia alla Ragioneria la quale provvede a registrarlo.
4. Il regime dei controlli di cui ai commi precedenti, è esteso alle successive fasi di liquidazione e ordinazione della spesa.
5. Il Presidente della Giunta regionale, con motivata comunicazione, può richiedere alla Ragioneria generale un parere di legittimità per gli atti sottoposti al controllo esterno esercitato in via successiva.".
8. L'interpretazione autentica dell'articolo 57, comma 1, punto 2), della legge regionale n. 11 del 1983 è la seguente: "La competenza del Servizio di ragioneria alla verifica contabile sulla gestione dei fondi e dei beni da chiunque detenuti o amministrati, di pertinenza della Regione o da essa amministrati, deve intendersi riferita alle sole gestioni per le quali non siano previsti collegi sindacali o di revisori, ovvero non siano disposti specifici controlli da norme di natura legislativa o contrattuale.".
9. Sono abrogati gli articoli 5, 6, il comma 1 dell'articolo 11, il comma 2 dell'articolo 15, il punto 3) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale n. 11 del 1983.
10. Sono abrogati gli articoli 6, 7 e 9 della legge regionale n. 33 del 1975.
Art.6
Recupero di somme dai fondi di rotazione
a) lire 3.475.099.615 dal fondo per la concessione di finanziamenti alla piccola industria cantieristica e alla pesca di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
b) lire 33.371.747 dal fondo per le anticipazioni a cooperative ed altre associazioni di produttori, viticultori e allevatori di animali lattiferi di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca C.I.S. Spa;
c) lire 466.161.255 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali di cui alla legge regionale 13 luglio 1962, n. 9, nella misura di lire 347.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 119.161.255 da quello presso la Banca di Sassari Spa;
d) lire 861.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
e) lire 1.411.611.413 dal fondo per la cooperazione agricola di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 17 dicembre 1973, n. 40, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
f) lire 20.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lettere a) e b), della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
g) lire 4.211.067.155 dal fondo per la trasformazione delle passività agricole, di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, nella misura di lire 4.006.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 205.067.155 da quello presso la B.N.L. Spa;
h) lire 3.000.000.000 dal fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
i) lire 20.121.471.485 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, nella misura di lire 1.500.000.000 dal fondo costituito presso la B.N.L. Spa, lire 12.951.867.685 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 5.669.603.800 da quello presso il C.I.S. Spa;
l) lire 2.000.000.000 dal fondo per le anticipazioni dei contributi CEE per l'imboschimento dei terreni seminativi, di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
m) lire 27.167.956.992 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 11.578.469.320 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 15.589.487.672 da quello presso l'Artigiancassa;
n) lire 218.923.572 dal fondo per la prevenzione degli incendi di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
o) lire 267.747.357 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nella misura di lire 85.785.669 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 181.961.688 da quello presso il C.I.S. Spa;
p) lire 3.256.641.299 dal fondo per la concessione dei contributi in conto interessi su prestiti a imprese garantite da Consorzi di garanzia fidi di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 1.583.490.908 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 3.331.765 da quello presso la B.N.L. Spa, lire 145.927.256 da quello presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino Spa, lire 1.074.535.616 da quello presso il Banco di Napoli Spa e lire 449.355.754 da quello presso la CARIPLO Spa;
q) lire 39.489.256 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, nella misura di lire 12.867.848 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 26.621.408 da quello presso il C.I.S. Spa;
r) lire 111.552.233 dal fondo per l'istruttoria delle pratiche di contributo a favore di iniziative turistiche di cui all'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
s) lire 239.999.999 dal fondo per il concorso nel pagamenti degli interessi sui prestiti di cui all'articolo 9, comma 5, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 80.000.000 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 159.999.999 da quello presso il C.I.S. Spa;
t) lire 98.412.984 dal fondo per la concessione di contributi in conto occupazione di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, nella misura di lire 53.448.489 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari Spa e lire 44.964.495 da quello presso il C.I.S. Spa;
u) lire 4.490.246.501 dal fondo per le anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 20 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
v) lire 140.016.234 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi ad agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, nella misura di lire 51.982.882 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 25.348.606 da quello presso la Banca di Sassari Spa e lire 62.684.746 da quello presso il C.I.S. Spa;
z) lire 416.211.364 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, nella misura di lire 177.110.816 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 43.212.504 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 195.888.044 da quello presso il C.I.S. Spa;
aa) lire 23.896.800.837 dal fondo di contributi PNIC a favore dell'artigianato di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, nella misura di lire 11.778.289.858 dal fondo costituito presso il Banco di Sassari Spa e lire 12.118.510.979 da quello presso il C.I.S. Spa;
bb) lire 83.474.597.116 dal fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui all'articolo 30, lettere a), b) e c) della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, costituito presso il C.I.S. Spa;
cc) lire 35.326.808.822 dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di finanziamento e leasing contratte dalle piccole e medie imprese industriali di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, nella misura di lire 20.552.855.675 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e lire 14.773.953.147 da quello costituito presso la SFIRS Spa;
dd) lire 37.564.236.557 dal fondo per la concessione dei benefici a favore dell'intero territorio regionale di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, in attuazione della legge regionale 15 aprile 1994, n. 15, nella misura di lire 15.000.000.000 dal fondo costituito presso il C.I.S. Spa e 22.564.236.557 da quello presso la SFIRS Spa;
ee) lire 11.563.495.618 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati a cooperative di produzione lavoro ai sensi degli articoli 2 e 12 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, nella misura di lire 4.006.865.077 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa, lire 145.768.283 da quello presso il Banco di Sassari Spa e lire 7.410.862.258 da quello presso il C.I.S. Spa;
ff) lire 112.034.540 dal fondo per il consolidamento finanziario a favore di cooperative di produzione lavoro di cui all'articolo 51 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
gg) lire 900.601 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese di navigazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso il C.I.S. Spa.
2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1, provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art.7
Fondo per l'attuazione del Piano zone interne a prevalente economia pastorale - Recupero
Art.8
Azienda Foreste Demaniali - Recupero somme ampliamento demanio forestale
2. Detta somma è riassegnata al bilancio della stessa Azienda per essere iscritta in conto del capitolo 281 relativo all'acquisto o all'esproprio di terreni per l'ampliamento del demanio forestale (cap. 05036/01); tale riassegnazione è subordinata al versamento disposto dal comma 1.
CAPO II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)
Art.9
Centri termali
Art.10
Completamento della sala concerti del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari
Art.11
Opere di sbarramento
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavori pubblici, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.12
Mutui per interventi nel settore idrico
2. Nelle more della contrazione dei predetti mutui al fine di dare immediato avvio agli interventi previsti dal succitato articolo 1 della legge regionale n. 12 del 1997, può procedersi all'utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 08173.
Art.13
Opere di consolidamento nel comune di Sennori
Art.14
Interventi diga di Monte Crispu
Art.15
Autorizzazione al Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai
Art.16
Finanziamenti alle Province per viabilità e scuole
Art.17
Impianti sportivi ultracomunali - Integrazione alla L.R. n. 32 del 1997
"4. Le Province, cui è demandata l'attuazione del programma di impianti sportivi ultracomunali, autorizzato ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, possono delegare l'esecuzione delle opere già programmate alle Amministrazioni comunali nel cui territorio le medesime devono essere realizzate, fermo restando il carattere ultracomunale degli impianti.".
Art.18
Edilizia universitaria
CAPO III
(DISPOSIZIONI NEI VARI SETTORI D'INTERVENTO)
Art.19
Interventi a sostegno delle attività produttive
a) agricoltura: misure di sostegno e miglioramento fondiario;
b) artigianato: incentivi per l'incremento dell'occupazione;
c) industria: incentivi al sistema delle imprese e all'incremento delle esportazioni;
d) turismo: sostegno alle imprese turistiche;
e) commercio: consorzi fidi e concorso in conto interessi;
f) pesca: investimenti per lo sviluppo dell'attività peschereccia.
Art.20
Rideterminazione di limiti d'impegno
2. I limiti di impegno disposti per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, sono rideterminati per l'anno 1998 in lire 24.000.000.000 e per ciascuno degli anni 1999 e 2000 in lire 13.899.000.000 (cap.07021).
3. Per la concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal comma 5.1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato l'ulteriore limite d'impegno di lire 300.000.000 con annualità dal 1998 al 2012 (cap.07070).
4. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 in lire 15.000.000.000 ed è prorogato all'anno 2014, con le ultime due annualità in lire 7.000.000.000 (cap.08109).
5. Il limite d'impegno autorizzato dall'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per l'anno 1998, in lire 14.000.000.000 e per ciascuno degli anni dal 1999 al 2010 in lire 5.000.000.000 (cap.08056).
6. Il limite d'impegno di lire 10.000.000.000, autorizzato dal comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, è rideterminato in lire 3.000.000.000 con annualità dal 2000 al 2014 (cap.09042/03).
7. Le annualità dei limiti d'impegno autorizzate per le finalità di cui alla legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, relative agli anni 1998 e 1999 sono modificate come segue (cap.09042/03):
anno 1998 lire 3.000.000.000
anno 1999 soppressa
Art.21
Incremento delle dotazioni di fondi di rotazione
a) anno 1998 lire 5.000.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 5.000.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa;
b) anno 1999 lire 15.500.000.000
a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e lire 9.500.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa.
2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, è istituito il limite d'impegno di lire 20.000.000.000, le cui annualità sono iscritte nel bilancio regionale dall'anno 1998 all'anno 2009 (cap. 09045/16); il predetto limite d'impegno è versato nel fondo istituito ai termini del comma 5, dell'articolo 30, della legge regionale n. 17 del 1993.
3. E' autorizzato, nell'anno 1999, l'incremento del fondo per l'attuazione dell'intesa di programma per la Sardegna Centrale di cui alla legge regionale n. 17 del 1993 nelle misure di lire 83.475.000.000 a favore del fondo costituito presso il CIS Spa e di lire 7.564.000.000 a favore di quello presso la SFIRS Spa (cap. 09045/13).
4. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 20.000.000.000 (cap.06220).
5. E' autorizzato, nell'anno 2001, l'incremento della dotazione finanziaria del fondo per la concessione di mutui agrituristici di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32, costituito presso il Banco di Sardegna Spa, nella misura di lire 3.000.000.000 (cap.06229/05).
Art.22
Modifica della L.R. n. 2 del 1994 - Attività di ricerca
2. Per le finalità previste dall'articolo 37 della legge regionale n. 2 del 1994 é autorizzato, nell'anno 1998, l'ulteriore stanziamento di lire 7.000.000.000 (cap.03034/01).
3. Lo stanziamento di cui al comma 2 é trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
Art.23
Piano informatico telematico
Art.24
Opere di miglioramento fondiario - Versamento alla contabilità speciale di cui alla Legge 268/74
Art.25
Interventi a favore delle imprese agro-industriali
a) lire 10.198.628.352 dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto scorte e mutui di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, costituito presso il Banco di Sardegna Spa;
b) lire 4.057.288.477 dal fondo per la riforma e il riassetto agro-pastorale di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268 costituito presso la Banca di Sassari Spa;
c) lire 1.548.609.224 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.536.188.889 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 12.420.335 da quello presso la B.N.L. Spa;
d) lire 5.647.400.195 dal fondo per la concessione di prestiti agevolati da imprese artigiane ai sensi dell'articolo 35 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 3.840.979.340 da quello costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 1.806.420.855 da quello costituito presso il C.I.S. Spa;
e) lire 4.245.440.703 dal fondo per la concessione di prestiti di esercizio a medio termine alle industrie ai sensi dell'articolo 31 della Legge 11 giugno 1962, n. 588, nella misura di lire 1.811.887.868 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna Spa e lire 2.433.552.835 da quello costituito presso il C.I.S. Spa.
2. Le somme riversate di cui al comma 1 sono attribuite al titolo di spesa 10.1.02/I - paragrafo 1.2. - del programma d'intervento per gli anni 1986 - 1987, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.
4. Una quota dello stanziamento iscritto nell'anno 1998 in conto dei capitoli 09039 e 09042/01 pari, rispettivamente, a lire 2.000.000.000 e a lire 8.000.000.000, è destinata la prima alla concessione di prestiti per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti a favore delle aziende cooperative agro - industriali e la seconda al finanziamento del concorso in conto interessi sui prestiti concessi alle stesse aziende, garantiti da consorzi di garanzia fidi intersettoriali. Per la quota residua dello stanziamento dei predetti capitoli la priorità è attribuita alle imprese non cooperative.
5. L'intervento di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è esteso alle produzioni ottenute nell'anno 1997; l'onere per l'attuazione del presente intervento, valutato in lire 300.000.000, grava sul fondo regionale di solidarietà in agricoltura (cap. 06120).
Art.26
Contributo regionale a favore dei Consorzi di difesa delle produzioni
Art.27
Completamento del Servizio agrometeorologico regionale
Art.28
Incrementi di fondi destinati al settore industriale e modifiche alla L.R. n. 47 del 1968
2. E' autorizzato lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 in ragione di lire 10.000.000.000 nell'anno 1998 e di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per l'incremento del fondo destinato al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese industriali di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (cap.09045/08).
3. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per l'incremento del fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 18 novembre 1968, n. 47. L'Assessore della programmazione d'intesa con l'Assessore dell'industria, é autorizzato, per la gestione del medesimo fondo, a stipulare apposita convenzione con la SFIRS Spa (cap.09025/01).
4. Nell'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1968 dopo la parola "integrazioni" sono aggiunte le parole: "ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione".
5. L'articolo 2 della legge regionale n. 47 del 1968 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 -
1. La concessione dei mutui é disposta con decreto dell'Assessore dell'industria, su conforme deliberazione della Giunta regionale.".
6. L'importo di lire 1.000.000.000 previsto dall'articolo 18 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, a favore dell'Osservatorio industriale è rideterminato, a decorrere dall'anno 1998, in lire 1.800.000.000 (cap. 09008).
Art.29
BIC - Contributo per funzionamento
Art.30
Finanziamenti agli enti locali per i Piani di Insediamento Produttivo (PIP)
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia d'industria, ai termini dell'articolo 4, lett. 1), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni.
Art.31
Gassificazione del Carbone Sulcis
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.32
Aziende di trasporto
2. E' autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 20.000.000.000, per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap.13026).
Art.33
Accordo di programma per lo sviluppo del porto industriale di Cagliari
2. Il relativo programma d'intervento, da presentarsi unitamente a quello concernente le risorse derivanti dal programma operativo di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, e destinate allo stesso fine, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.34
Potenziamento dei servizi di elitrasporto
Art.35
Predisposizione, studio e aggiornamento piani di sviluppo aeroportuali - Abrogazione -
Art.36
Intervento organico per l'aeroporto di Tortolì-Arbatax - Modifica alla L.R. n. 32 del 1997 -
"3. L'attuazione dell'intervento medesimo è data in concessione dalla Regione Autonoma della Sardegna all'Amministrazione provinciale di Nuoro previa stipula di apposita convenzione tra gli Assessori dei trasporti, dell'industria e del turismo, artigianato e commercio e il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Nuoro.".
CAPO IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, ATTIVITA' CULTURALI E SOCIO-SANITARIE)
Art.37
Formazione professionale
2. La quota regionale da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 1998, in lire 60.000.000.000 (cap.10001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7, resta fissato in lire 100.000 orarie.
4. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:
capitolo 10001 lire 7.567.000.000
capitolo 10002 lire 23.301.000.000
capitolo 10003 lire 64.544.000.000
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, agli enti di formazione professionale convenzionati che ne facciano richiesta, le somme relative ai contributi previdenziali versati all'INPS, per il periodo per il quale i dipendenti degli enti medesimi, iscritti all'albo del personale di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, hanno avuto il riconoscimento, ai fini giuridici, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con sentenza del giudice del lavoro; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità sussistenti nel capitolo 10001.
Art.38
Fondo regionale per le società miste - Art. 6 della L.R. n. 7 del 1997
Art.39
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nel settore culturale
2. La Giunta regionale col disegno di legge di assestamento del bilancio 1998 identifica gli ulteriori stanziamenti, rispetto a quelli di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 8 del 1997, che dovendo essere erogati a favore delle Università della Sardegna, devono confluire dagli stati di previsione della spesa dei singoli Assessorati al fondo globale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1996, nonché le disposizioni normative da abrogarsi ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge.
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 11063 del bilancio della Regione per l'anno 1998 una quota pari a lire 250.000.000 è attribuita al CRS4 perché venga destinata quale finanziamento per lire 150.000.000 all'Università di Cagliari e per lire 100.000.000 a quella di Sassari per aumentare il numero dei posti previsti dal bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca nelle Università per l'anno accademico 1998-1999.
4. Una quota pari a lire 2.900.000.000 e a lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11063 del bilancio della Regione per l'anno 1998 è destinata all'erogazione di un contributo aggiuntivo rispettivamente a favore del Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, e a favore della Libera Università Nuorese - AILUN - per le attività istituzionali.
5. L'autorizzazione di spesa disposta, per l'anno 1998, dall'articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è incrementata, per lo stesso anno, di lire 350.000.000 (cap. 11063).
6. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 11105 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998/2000 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 300.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, al Consorzio Sebastiano Satta di Nuoro per le spese di funzionamento.
Art.40
Piano per le tecnologie didattiche
2. Detto finanziamento, in caso di mancato o inferiore assegnazione dello Stato, resta a carico delle risorse regionali (cap. 36113).
Art.41
Finanziamento dei posti gratuiti di studio presso convitti
Art.42
Modifiche all'articolo 30 della L.R. n. 28 del 1995
Art.43
Programma ponte cultura e lingua sarda - Modifica della L.R. n. 26 del 1997
"2 bis. In sede di prima applicazione della presente legge, tuttavia, entro quarantacinque giorni dall'insediamento dell'Osservatorio della cultura e della lingua sarde, la Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la programmazione triennale riferita al periodo 1999-2001, approva un programma ponte per le attività da svolgere nell'anno 1998.".
Art.44
Contributo al Comune di Tempio
Art.45
Modifiche alla L.R. n. 27 del 1997 - Società di mutuo soccorso
Art.46
Finanziamenti a favore di non udenti - Modifica della L.R. n. 33 del 1996
"Art. 5 - Modalità di concessione dei finanziamenti -
1. I finanziamenti di cui agli articolo 2, 3 e 4 sono concessi con riferimento ad anno scolastico e possono essere utilizzati entro l'anno scolastico successivo a quello di assegnazione; essi sono erogati con provvedimento dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. I relativi programmi di spesa devono essere presentati entro il 31 marzo precedente l'anno scolastico di riferimento.
3. I termini di presentazione della relativa rendicontazione vengono stabiliti nel provvedimento di concessione dei finanziamenti.".
Art.47
Contributi a favore di non vedenti - Modifiche alla L.R. n. 14 del 1968
"Art. 3 -
1. Ciascuna sezione provinciale sarda dell'Unione Italiana Ciechi (UIC) e degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, deve presentare, anche per il tramite della propria struttura regionale, ai fini della fruizione del contributo annuo, apposita domanda all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno di riferimento del contributo richiesto, unitamente al programma di attività che ciascuna sezione intende svolgere e ad una sintetica relazione illustrativa - contabile dell'attività svolta nell'anno precedente.
3. Il rendiconto generale dell'attività svolta, munito dei relativi giustificativi di spesa debitamente quietanzati, deve essere presentato entro i tre mesi successivi alla data di chiusura del proprio esercizio finanziario come stabilito dallo Statuto.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dalle erogazioni relative all'anno 1997.".
Art.48
Integrazione del fondo sanitario nazionale
2. A valere sugli stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 12133/02 e 12139/02 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare in favore delle Aziende sanitarie locali, nell'anno 1998, rispettivamente, le somme di lire 7.500.000.000 e di lire 7.500.000.000, per esigenze finanziarie connesse alla graduale attuazione del piano regionale per l'assistenza psichiatrica.
Art.49
Contributo alla Lega italiana contro i tumori
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito fra le Sezioni provinciali della Sardegna come appresso specificato:
a) Cagliari lire 87.500.000
b) Sassari lire 62.500.000
c)Nuoro lire 50.000.000
d) Oristano lire 50.000.000
Art.50
Contributo all'Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla (AISM)
Art.51
Centri di prima accoglienza per i tossicodipendenti
2. Il relativo programma d'intervento é approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.52
Borse di studio per la scuola di specializzazione in medicina e medicina veterinaria Università di Sassari
2. Nell'ambito del programma annuale di finanziamento per borse di studio, di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare borse di studio a medici residenti in Sardegna, che abbiano conseguito la laurea in medicina presso gli Atenei della Sardegna, per la frequenza in scuole di specializzazione, non operanti nell'Isola, presso Atenei convenzionati con le Università sarde; la spesa prevista per l'attuazione del presente intervento è valutata in lire 100.000.000 per ciascuno degli anni 1998 - 1999 - 2000 (cap. 12215/01).
Art.53
Campi sosta
CAPO V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.54
Remunerazione dei fondi di rotazione
Art.55
Funzionari delegati
2. Possono essere designati quali funzionari delegati i dirigenti e funzionari comunali e provinciali preposti alla gestione dei fondi assegnati dalla Regione, secondo le norme di contabilità della rispettiva amministrazione.
3. Sono condonate le sanzioni amministrative dovute dai soggetti di cui al comma 1, per mancata, o ritardata, presentazione dei rendiconti, purché i rendiconti siano stati presentati o vengano presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.56
Legittimazione processuale dei commissari liquidatori delle Aziende sanitarie locali
2. Ai Direttori generali, quali legali rappresentanti delle suddette gestioni, compete la legittimazione attiva e passiva per i rapporti processuali relativi ai crediti e ai debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità Sanitarie Locali.
Art.57
Attuazione Decreto Legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni
Art.58
Fondo accordi sindacali
Art.59
Comunità montana n. 8 - Giardino botanico montano "Badde Salighes"
Art.60
Banca dati piccoli comuni
Art.61
Finanziamento alle province per funzioni ex CRAAI
2. Il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, finanze ed urbanistica, a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' altresì autorizzato, nell'anno 1998, a favore delle stesse province l'ulteriore finanziamento straordinario di lire 3.000.000.000 per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (cap. 05065/01).
Art.62
Catasto generale degli scarichi
2. Le Province possono affidare, con apposita convenzione, alla Progemisa le attività relative al completamento del catasto degli scarichi nei corpi idrici.
Art.63
Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale
Art.64
Elezioni nei Consorzi di bonifica
2. Il primo consiglio dei delegati dei consorzi fusi è composto da un numero di membri elettivi non superiore a trenta.
3. Gli organi di amministrazione straordinaria provvedono alle conseguenti operazioni elettorali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano nei confronti di quei consorzi la cui fusione è stata sospesa con provvedimento dell'organo giurisdizionale amministrativo. In questo caso l'organo di amministrazione straordinaria provvede alle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio dei delegati per singolo consorzio entro lo stesso termine di cui al comma 3.
Art.65
Fondo per l'edilizia abitativa. Determinazione importo mutuo
Art.66
Tassa regionale sulle agenzie di viaggio e turismo - Modifica della L.R. n. 13 del 1988 -
2. Sono soppressi i commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13.
3. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 1988 è soppressa la frase "con il pagamento della tassa di concessione annuale.".
Art.67
Proroga e sospensione dei termini
2. E' prorogata al 31 dicembre 1998 l'attuazione degli interventi già finanziati nell'anno 1997 per lo svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi con finalità didattiche e socio - culturali di cui all'articolo 60 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1 (cap. 11099).
3. Nel comma 5 dell'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sostituito dall'articolo 27 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, il termine di "180 giorni" è sostituito con quello di "365 giorni".
4. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 8 del 1997 sono prorogati di centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I termini di cui all'articolo 14 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, modificato dall'articolo 43 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, sono sospesi.
6. Nell'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 29, così come modificato dall'articolo 6, comma 7, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, il termine di cui ai commi 1 e 3 è sostituito con "31 dicembre 1998" e il termine di cui al comma 5 è sostituito con "30 gennaio 1999".
Art.68
Copertura finanziaria
Art.69
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere nel fondo speciale di parte corrente(cap. 03016 - Fondi regionali)(importi in milioni)
1) DDL collegato alla manovra economico-finanziaria di cui per:
1998 8.800
1999 5.250
2000 3.750
a) informatizzazione
1998 4.150
1999 3.250
2000 3.250
b)agenzia sviluppo area
1998 1.000
1999 1.500
2000 500
c) piano rete di vendita
1998 3.000
1999 -----
2000 -----
d) PROMIN
1998 500
1999 500
2000 ---
e) Agenzia Euromediterranea
1998 150
1999 ------
2000 ------
2) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli enti regionali
1998 ------
1999 250.000
2000 250.000
3)Razionalizzazione del sistema organizzativo e revisione della disciplina del personale regionale
1998 3.000
1999 3.000
2000 3.000
4)Interventi finanziari nel settore della sicurezza sociale e in quello culturale
1998 900
1999 900
2000 900
5)Interventi vari in materia ambientale
1998 1.750
1999 -----
2000 -----
6)Fermo biologico
1998 10.000
1999 ------
2000 ------
7)Programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali
1998 1.900
1999 -----
2000 -----
8)Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale
1998 5.500
1999 9.500
2000 19.700
TOTALE
1998 31.850
1999 268.650
2000 277.350
T A B E L L A B
Indicazione delle voci (disegni di legge) da includere
nel fondo speciale di conto capitale (cap. 03017 - Fondi regionali)(importi in milioni)
1) DDL collegato alla manovra economico-finanziaria di cui per:
1998 123.990
1999 107.000
2000 97.000
a) ricerca
1998 2.000
1999 9.000
2000 9.000
b) fondo garanzie II grado
1998 10.000
1999 5.000
2000 5.000
c) contributi consorzi e cooperative garanzia
1998 15.000
1999 15.000
2000 15.000
d) aree per mostre-mercato zootecniche
1998 990
1999 ------
2000 ------
e) valorizzazione aree turistiche
1998 20.000
1999 10.000
2000 ------
f) recupero centri storici
1998 50.000
1999 50.000
2000 50.000
g) dighe sul fiume Tirso
1998 6.000
1999 ------
2000 ------
h) promozione sviluppo industriale
1998 5.000
1999 5.000
2000 5.000
i) distretti industriali
1998 8.000
1999 8.000
2000 8.000
l) aree per insediamento aziende
1998 5.000
1999 5.000
2000 5.000
m) servizi aerei III° livello
1998 2.000
1999 ------
2000 ------
2) Programma riassetto EMSA
1998 25.000
1999 ------
2000 ------
3) Partecipazione al capitale di enti o società
1998 20.000
1999 ------
2000 ------
4) Norme di riordino, riforma ed indirizzo sugli enti regionali
1998 ------
1999 50.000
2000 50.000
5) Programma Operativo Plurifondo - FESR
1998 11.000
1999 3.500
2000 ------
6) Programmi comunitari: pesca e SFOP
1998 9.000
1999 10.000
2000 10.000
7) Programmi d'iniziativa comunitaria vari
1998 5.000
1999 5.000
2000 5.000
8) Interventi integrativi di quelli inclusi nel P.I.C.-Leader II
1998 10.000
1999 ------
2000 ------
9) Provvedimenti per interventi nel territorio, nei settori produttivo e sociale
1998 ------
1999 12.500
2000 11.500
TOTALE
1998 203.990
1999 188.000
2000 173.500
Data a Cagliari, addì 11 marzo 1998
Palomba