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Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 3

Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni (Norme in materia di referendum popolare).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
l. Il primo comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il decimo giorno antecedente la data predetta.".


Art.2
l. L'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 12
l. Il Tribunale, con sede nel capoluogo della Provincia, esercita le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale, con l'intervento di tre magistrati, di cui uno Presidente, nonché di due esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del Tribunale entro il trentesimo giorno antecedente la data di convocazione degli elettori disposta con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 8.".


Art.3
l. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1999

Palomba