Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 8
Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali.
Il Consiglio Regionale ha approvatoIl Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
Art.1
Vigenza del Piano regionale socio-assistenziale
Art.2
Programma comunale d'intervento
"1 I comuni, i consorzi volontari e le associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.
1 bis. I comuni predispongono il primo programma triennale d'intervento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1 ter. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale".
Art.3
Informazione e ricerca
"3 bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Osservatorio si avvale di personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge.
3 ter. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può stipulare convenzioni di collaborazione e consulenze finalizzate alla predisposizione, all'aggiornamento annuale e alla realizzazione dei piano regionale socio-assistenziale nonché alla diffusione dei suoi contenuti".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1998, n. 4, è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Consulta concorre a formulare le linee generali di indirizzo e le priorità annuali dell'attività dell'Osservatorio per le politiche sociali di cui all'articolo 22".
3. Gli oneri derivanti dall'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988 - così come integrato dal precedente comma, i cui costi aggiuntivi sono valutati in lire 40.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 120.000.000 dall'anno 2000 - gravano sul capitolo 12001/06.
Art.4
Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini
2. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.
3. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20.
4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.
5. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999 - 2000 e 2001.
6. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.
7. Con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, sono quantificate e trasferite ai comuni le risorse necessarie per:
a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni;
b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende USL, trasferite ai comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;
c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.
8. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.
9. I comuni, attraverso il, programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.
Art.5
Attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI
2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.
3. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1998 è disposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a valere sulle disponibilità del capitolo 12001/08 del bilancio 1999.
4. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1999, 2000 e 2001 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.
5. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.
Art.6
Contributi ai comuni per l'assunzione di operatori sociali
2. Ai comuni che non hanno consolidato nei trasferimenti di cui al fondo previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 alcun contributo ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e che abbiano provveduto o provvedano nel corso del 1999 all'assunzione di operatori sociali può essere concesso un finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta. .
3. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.
4. A decorrere dall'anno 2001 i comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previsti dal citato articolo 55, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni.
5. Per i comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 4 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.
Art.7
Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali
Art.8
Interventi per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali agli standard del piano socio-assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988
2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, a termini dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 4 del 1988.
3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.
4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.
5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, è concesso alle seguenti condizioni:
a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;
b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio-assistenziali.
Art.9
Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione
"4. Il limite di reddito dì cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, mediante deliberazione della Giunta regionale"..
Art.10
Contributi in favore dei comuni e delle aziende USL per il trasporto degli handicappati
2. Il contributo cosi come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende USL che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.
3. La maggiore spesa per l'aggiornamento dei contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000.000 annue (cap. 12001/01).
4. Per gli anni successivi l'importo dei contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale.
Art.11
Provvedimenti urgenti e inderogabili
2. A valere sulle disponibilità del capitolo 12001/ 01, una quota non superiore a lire 3.000.000.000 annue è destinata all'attuazione del presente articolo.
Art.12
Norma finanziaria
2. Nei bilanci della Regione per l'anno 1999 e per gli anni 1999/2001 sono introdotte le seguenti variazioni:
In diminuzione
12 - SANITA'
Cap. 12001/01
Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988 n. 4, art. 104, L..R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, L.R. 1 giugno 1993, n. 25, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 11, comma 1, L.R. 26 aprile 1994, n. 27, art. 57, commi 4 e 5, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, artt. 69 e 70, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9 e art. 42, L.R. 15 aprile 1998, n. 11)
1999 lire 34.694.000.000
2000 lire 34.497.000.000
2001 lire 34.597.00.0.000
Cap. 12001/07
Contributi ai comuni per gli oneri di ricovero presso strutture socio-assistenziali di utenti dimessi dai centri di riabilitazione (art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9)
1999 lire 3.700.000.000
2000 lire 2.900.000.000
2001 lire 2.800.000.000
In aumento:
04 - ENTI LOCALI
Cap. 04020 -
Fondo per le spese correnti relative ai servizi socio-assistenziali, del diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport (L.R. 1° giugno 1993, n. 25, L.R. 9 giugno 1993, n. 26, art. 75, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 6, comma 3, della presente legge)
2000 lire 800.000.000
2001 lire 800.000.000
Cap. 04020/03 - (N.I.) - 2.1.1.5.2.2.08.07 (05.01)
Finanziamenti ai comuni per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici ed emofilici e dei nefropatici; per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati, per rette di ricovero ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (artt. 4, commi 1, 2, 3, 7 e 10, comma 1, della presente legge)
1999 lire 34.600.000.000
2000 lire 34.600.000.000
2001 lire 34.600.000.000
Cap. 04020/04 - (N.I.) - 2.l.l.5.3.2.08.07 (05.01)
Finanziamenti alle province per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali (art. 5 della presente legge)
1999 lire 1.877.000.000
2000 lire 1.877.000.000
2001 lire 1.877.000.000
12 - SANITA'
Cap. 12001/02 - (D.V.)
Fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, L.R. l° giugno 1993, n. 25, art. 44, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 11, comma 10, L.R. 9 giugno 1994, n. 27, e art. 8 della presente legge)
Cap. 12001/06
Spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali nonché per studi e ricerche sulle cause che determinano situazioni di bisogno e di emarginazione sociale (art. 22, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 65, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 2, L.R. 28 settembre 1990, n. 43 e art. 57, comma 9, L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 3 della presente legge)
1999 lire ..40.000.000
2000 lire 120.000.000
2001 lire 120.000.000
Cap. 12001/08
Saldo di impegni di esercizi decorsi relativi al Fondo regionale per i servizi socio assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo - quota risorse regionali (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art. 19, L.R. 8 maggio 1983, n. 11, artt. 20 e 46, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, art. 104, L.R. 30 maggio 1989, n. 18, art. 19, L.R. 24 dicembre 1991, n. 39, art. 65, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 45, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 6, L.R. 14 settembre 1993, n. 43, art. 19, comma 2, L.R. 10 ottobre 1993, n. 50, art. 43, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 14, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 56, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 68, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, L.R. 27 ottobre 1997, n. 31 e art. 5 della presente legge)
1999 lire 1.877.000.000
3. Agli oneri per gli anni successivi al 2001 si provvede con legge di bilancio.
Art.13
Entrata in vigore
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Data a Cagliari, addì 26 febbraio 1999.
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