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Legge Regionale 20 aprile 2000, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Capo I
(DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO)
Art.1
Rispetto del Patto di stabilità
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili alla Regione autonoma della Sardegna.
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa; di tali provvedimenti la Giunta regionale dà comunicazione, entro trenta giorni, al Consiglio.


Art.2
Interventi prioritari in materia economico - finanziaria
1. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi emersi nella discussione consiliare sulla manovra economico - finanziaria 2000-2002, predispone e invia al Consiglio, entro il 30 giugno, il disegno di legge di assestamento del bilancio dell'anno 2000, destinando prioritariamente le risorse finanziarie disponibili alle seguenti finalità:
a) politiche del lavoro e imprenditoria giovanile;
b) incentivi alle imprese;
c) politiche degli enti locali;
d) ambiente;
e) pubblica istruzione, formazione, informatizzazione e ricerca.
2. Per il reperimento delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo la Giunta provvede preliminarmente:
a) alla verifica della consistenza dei residui attivi e passivi;
b) alla definizione degli accordi di programma-quadro derivanti dall'Intesa istituzionale di programma Stato - Regione;
c) al reperimento di nuove entrate di diretta emanazione regionale, prioritariamente attraverso la gestione produttiva delle disponibilità di demani e patrimoni pubblici e del demanio marittimo e attraverso la definizione di adeguati indennizzi e altre utilità conseguenti all'uso militare del territorio;
d) alla realizzazione dei necessari interventi di riorganizzazione e riforma dell'apparato amministrativo regionale, finalizzati ad accrescere l'efficienza degli uffici e ad adottare criteri di essenzialità nella gestione delle spese per il loro funzionamento.
3. Con il medesimo disegno di legge di assestamento, ovvero con contestuali specifici disegni di legge, la Giunta individua ulteriori stanziamenti per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) ripristino integrale dello stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. a), della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1, destinato ai Piani Integrati d'Area;
b) abbattimento dei tassi d'interesse relativi a mutui comportanti un eccessivo onere di restituzione;
c) ricostituzione degli aiuti alle imprese industriali, commerciali e agricole, attraverso i consorzi fidi;
d) riordino e completamento dei Piani di Insediamento Produttivo (PIP);
e) valorizzazione delle zone vocate all'acquacoltura, sviluppo dell'attività peschereccia e completamento dell'azione sul fermo biologico;
f) promozione della ricomposizione fondiaria e dell'agricoltura biologica;
g) riforma della formazione professionale;
h) riordino degli strumenti di promozione della ricerca scientifica e tecnologica.


Art.3
Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari
1. Le autorizzazioni alla contrazione di mutui per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente di cui agli articoli 2, lett. d) ed e) della legge regionale n. 1 del 1999, pari a 690.000.000.000 per l'anno 2000 e 660.000.000.000 per l'anno 2001, e 34, lett. c) della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, pari a lire 263.040.000.000 per l'anno 2000, sono confermate per gli stessi anni.
2. È autorizzata nell'anno 2000 la contrazione di uno o più mutui per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla data del 31 dicembre 1999, pari a lire 1.527.578.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle seguenti autorizzazioni:
a) articolo 2, lett. a) b) e c) della legge regionale n. 1 del 1999, per complessive lire 1.355.000.000.000;
b) articolo 34, lett. b), della legge regionale n. 37 del 1998, per lire 172.578.000.000.
3. È autorizzata inoltre, nell'anno 2000, la contrazione di uno o più mutui per la copertura della somma di lire 336.305.000.000 pari alla differenza tra il disavanzo d'amministrazione accertato col conto consuntivo dell'anno 1998 (lire 2.565.232.000.000) e quello presunto (lire 2.228.92.8.000.000) in ammortamento a termini dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 1999.
4. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, nella tabella F), allegata alla presente legge.
5. L'ammortamento dei mutui di cui al precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2001 per quelli autorizzati nell'anno 2000 e dal 1° gennaio 2002 per quello autorizzato nell'anno 2001.
6. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (capp. 03145, 03146 e 03147):
anno 2000 lire 35.210.000.000

anno 2001 lire 270.552.000.000

anno dal 2002 al 2015 lire 323.748.000.000

anno 2016 lire 61.455.000.000

8. In alternativa ai mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a termini dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 1997.
9. I mutui di cui all'articolo 63 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, limitatamente al ripiano delle maggiori occorrenze finanziarie delle unità sanitarie locali per l'anno 1991, possono essere contratti entro il 31 dicembre 2000, con le modalità e le condizioni previste dal medesimo articolo (capp. 03148, 03148/01 e 03148/02).


Art.4
Determinazione di spese
1. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lett. f), della legge regionale 11 del 1983, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 18, le autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C), allegata alla presente legge, sono ridotte o differite per gli importi determinati nella medesima tabella.
2. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 11 del 1983 gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per il 2000 e per il triennio 2000/2002, in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, restano determinati nelle misure indicate nella tabella D), allegata alla presente legge.
3. A' termini dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 11 del 1983, gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000/2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, restano determinati nelle misure indicate nella tabella E), allegata alla presente legge.


Art.5
Fondi speciali
1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nel corso degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 2000 lire 22.469.000.000

anno 2001 lire 1.080.000.000

anno 2002 lire 1.080000.000

b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 2000 lire 285.155.000.000

anno 2001 lire 259.450.000.000

anno 2002 lire 216.700.000.000



Art.6
Trasferimento delle giacenze esistenti sui conti di tesoreria
1. La lett. f), del comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, è sostituita dalla seguente:
"f) con propria determinazione allo scopo di fronteggiare eventuali deficienze di cassa, disporre i trasferimenti delle quote di giacenza esistenti sui conti di tesoreria e compensare detti trasferimenti entro l'anno finanziario in cui sono stati disposti, mediante retrocessione ai conti di provenienza delle somme trasferite.".
2. La legge regionale 1° settembre 1977, n. 38, è abrogata.


Art.7
Modifica alla L.R. n. 11 del 1983 (legge di contabilità regionale)
1. Nell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:
a) dopo il comma 4 ter, introdotto dal comma 8 dell'articolo 37 della legge regionale n. 37 del 1998, è inserito il seguente:
"4 quater. Le somme di cui al comma 4 ter, qualora impegnate, permangono nel conto dei residui sino al termine ultimo di pagamento stabilito dall'Unione Europea.";
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5 bis. Le somme stanziate per spese correnti e per spese di investimento correlate ad accertamento di entrate aventi in tutto o in parte destinazione vincolata per legge, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio, sono mantenute in bilancio quali residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.".
2. La disposizione di cui al comma 5 bis dell'articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, introdotto dal precedente comma 1, trova applicazione a decorrere dall'anno finanziario 1999.


Art.8
Recupero somme da fondi di rotazione
1. E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36103) della somma di lire 276.713.646.143 proveniente dai sottoelencati fondi di rotazione:
a) lire 23.844.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
b) lire 29.298.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'art. 5 della L.R. 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.; tale recupero, per 25.550.000.000, è destinato ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lett. d), della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, alle finalità previste dall'articolo 3 della medesima legge (cap. 07026/06);
c) lire 25.000.000.000 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese cui all'art. 5 della L.R. 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
d) lire 32.000.000.000 dal fondo per la concessione di crediti di esercizio alle imprese di cui alla L.R. 18 maggio 1957, n. 23, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
e) lire 5.252.000.000, dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi per il comparto agro-industriale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1992, n. 19, in ragione di lire 1.750.000.000 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A., lire 465.600.000 da quello presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., lire 297.000.000 da quello presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A., lire 629.850.000 da quello presso l'UNICREDITO S.p.A., L. 48.000.000 da quello presso la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, lire 84.400.000; da quello presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea S.p.A., lire 1.977.150.000 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
f) lire 186.414.641 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1950, n. 74, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
g) lire 176.883.088 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, di cui alla legge regionale 15 luglio 1962, n. 9, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
h) lire 497.508.928 dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 12 della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, in ragione di lire 434.061.028 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 63.447.900 da quello presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A.;
i) lire 5.384.417.165 dal fondo per le concessioni di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi, di cui alla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
l) lire 14.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lett. a) e b), della legge regionale 23 novembre 1979, n. 60, costituito presso il Banco di Sardegna;
m) lire 2.790.134.521 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
n) lire 4.010.205.729 dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14, in ragione di lire 3.438.894.581 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna e di lire 571.311.148 da quello presso la Banca Nazionale dei Lavoro S.p.A.;
o) lire 1.606.862.368 dal fondo per le anticipazioni dei contributi U.E. per l'imboschimento dei terreni seminativi di cui all'articolo 35 della legge regionale 30 aprile 1091, n. 13, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
p) lire 6.700.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla legge regionale 7 aprile 1964, n. 8, in ragione di lire 6.300.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 400.000.000 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A.;
q) lire 17.424.338.620 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, in ragione di lire 6.700.000.000 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 10.224.338.620 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 500.000.000 da quello presso l'Artigiancassa;
r) lire 3.149.318 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;
s) lire 250.000.000 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato di cui all'articolo 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca Commerciale Italiana S.p.A.;
t) lire 468.474 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, costituito presso la Banca di Sassari;
u) lire 380.782.072 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 19, in ragione di lire 71.502.408 da quello costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 282.989.050 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 26.290.614 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
v) lire 26.183.040 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, in ragione di lire 1.521.376 da quello presso il Banco di Sardegna S.p.A., di lire 916.198 da quello presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 23.695.466 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
z) lire 925.995.840 dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. l;
aa) lire 3.409.583.852 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, in ragione di lire 2.797.170.580 dal fondo costituito presso la Banca di Sassari S.p.A. e di lire 612.413.272 da quello presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea;
bb) lire 2.648.122.344 dal fondo per la concessione di credito di esercizio alle imprese di cui alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, in ragione di lire 930.777.689 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A. e di lire 1.717.344.655 da quello presso la SFIRS,
cc) lire 27.000.000.000 dal fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66, in ragione di lire 17.000.000.000 da quello presso la Banca C.I.S. S.p.A. e di lire 10.000.000.000 da quello presso la SFIRS;
dd) lire 5.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle imprese di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, costituito presso la SFIRS;
ee) lire 20.000.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti concessi alle imprese artigiane di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, in ragione di lire 8.000.000.000 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna, di lire 4.000.000.000 da quello costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro e di lire 8.000.000.000 da quello costituito presso la Banca di Sassari S.p.A.;
ff) lire 6.367.596.143 dal fondo per la concessione di finanziamenti all'industria cantieristica e alla pesca, di cui alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A.;
gg) lire 10.000.000.000 dal fondo di garanzia in agricoltura, di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A.;
hh) lire 2.531.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese di navigazione, di cui alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20, costituito presso la Banca C.I.S S.p.A.;
ii) lire 30.000.000.000 dal fondo per l'assunzione, di partecipazioni al capitale di enti, di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, costituito presso la Banca C.I.S. S.p.A..
2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.


Art.9
Riutilizzo disponibilità contabilità speciali
1. La somma di lire 17.000.000.000 nel titolo di spesa 11.2.02 del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90 di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268, è impegnata quale stanziamento integrativo per il finanziamento degli interventi di cui alla legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 previsti dal titolo di spesa 12.3.01 del programma d'interventi di cui alla Legge 23 giugno n. 402.
2. Con decreto dell'Assessore della programmazione si provvede alle necessarie variazioni nelle relative contabilità.
3. Gli stanziamenti del titolo di spesa 12.3.01 del programma stralcio 1994/1995 destinati all'aumento del capitale INSAR per un importo di lire 14.300.000.000 e del programma di interventi 1998/1999 destinati al finanziamento della legge regionale 28 aprile 1993, n. 21, per un importo, lire 18.000.000.000, sono destinati al finanziamento della legge regionale n. 15 del 1994.
4. È disposto nell'anno 2000 il versamento alle entrate della contabilità speciale di cui alla Legge n. 268 del 1974, della somma di lire 4.475.000.000 rinveniente dal fondo per la concessione di prestiti per acquisto di scorte e mutui, nella misura di lire 2.884.237.325 dal fondo costituito presso il Banco di Sardegna S.p.A. e di lire 1.590.762.675 da quello costituito presso la Banca di Sassari.
5. La somma riversata di cui al gomma 4 è impiegata, quale stanziamento integrativo, per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1.
6. Al recupero dei fondi di cui al comma 4 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità.


Art.10
Rideterminazione di limiti d'impegno e di autorizzazioni di spese
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 1 dei 1999, è rideterminata come segue (cap. 03056):
anno 2000 lire 15.500.000.000

anno 2001 lire 123.500.000.000

anno 2002 lire 12.000.000.000

anni dal 2003 al 2009 lire 173.500.000.000

anni dal 2010 al 2012 lire 220.000.000.000

2. Il limite di impegno di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1999, è soppresso; sono autorizzati i limiti di impegno di lire 2.000.000.000 dall'anno 2000 al 2016 e di lire 1.000.000.000 dall'anno 2001 al 2017 per la concessione del concorso negli interessi sui mutui per opere di miglioramento agrario e fondiario di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 1998 (cap. 06029/01).
3. I limiti di impegno di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 1 del 1999, sono soppressi (cap. 06121-01); è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000.000.000 dall'anno 2000 al 2004 per la concessione degli aiuti per i danni alla produzione agricola previsti dall'articolo 23, della legge regionale n. 8 del 1998 (cap. 06140/04).
4. Il limite di impegno di lire 1.000.000.000 autorizzato dall'articolo 27 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18, è rideterminato in lire 400.000.000 per gli anni dal 2000 al 2003 (cap. 06129/01).
5. In applicazione dell'articolo 41 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l'articolo 20 comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999, è abrogato (cap. 06011/03).
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 37 del 1998, sono rideterminati, in lire 15.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 8.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 6.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 06245/02).
7. L'autorizzazione di spesa destinata alla ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 1 del 1999, è rideterminata in lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009 (cap. 06081).
8. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminato per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 in lire 8.000.000.000 (cap. 08109).
9. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 10, comma 7, della legge regionale n. 1 del 1999, è rideterminata in lire 2.000.000.000 per il 2000, in lire 10.000.000.000 per il 2001 e in lire 5.000.000.000 per il 2002 (cap. 08082).
10. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30.000.000.000 nell'anno 2000 e di lire 25.000.000.000 nell'anno 2002 (cap. 08112).
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 15 del 1994 la spesa è rideterminata in lire 53.525.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001-2002 (cap. 09045/15).
12. Per effetto del ritardo dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 19 della regionale n. 37 del 1998 e al fine di confermare il piano finanziario connesso agli interventi medesimi, costituito da due anni di preammortamento e da quindici anni di ammortamento, è autorizzata un'ulteriore annualità per l'anno 2015; l'onere relativo alla restituzione dell'importo complessivo di lire 333.000.000.000, di cui al comma 2 del medesimo articolo 19, è da intendersi valutato (cap 04019).


Capo II
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E IDRICHE, AMBIENTE E PATRIMONIO REGIONALE)
Art.11
Opere pubbliche di interesse locale e regionale
1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002 l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 1 del 1999 (cap. 08015/03).
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1999, per l'attuazione di un programma pluriennale di opere d'interesse regionale, è rideterminata in lire 16.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 25.000.000.000 per l'anno 2001, ed in lire 20.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08029/05).
3. È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (cap. 08033).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico-artistico; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2000, lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 2.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08033/01).
5. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1999, è rideterminata in lire 10.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e in lire 25.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08035/03).
6. Lo stanziamento di lire 3.000.000.000 destinato alle strutture portuali, così come determinato dall'articolo 10, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è incrementato per l'anno 2000 di lire 300.000.000 (cap. 08180).
7. Per il completamento degli interventi di cui alla legge regionale 18 gennaio 1993, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 (cap. 08264).


Art.12
Progettazioni opere di viabilità Intesa Stato - Regione
1. Lo stanziamento attribuito al titolo di spesa 12.2 del programma d'intervento per gli anni 1998-1999 della Legge 23 giugno 1994, n. 402, è destinato, oltre alle finalità previste dal citato titolo di spesa, alla totale copertura degli oneri relativi alla redazione della progettazione esecutiva delle opere di viabilità indicate nell'Intesa Stato - Regione del 21 aprile 1999 e del relativo Accordo di programma quadro per la viabilità statale.

Art.13
Ripristino del sistema idropotabile di Montevecchio
1. È autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 1.100.000.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione delle acque ad uso umano della frazione di Montevecchio e gestione e manutenzione degli impianti (cap. 04179/10).

Art.14
Contributo straordinario al Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro
1. È autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000 per l'erogazione di un contributo a favore del Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l'abbattimento dei costi energetici (cap. 04179/12).

Art.15
Contributi al Consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici
1. È autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 11.000.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. I, della legge regionale n 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (cap. 06263/01).

Art.16
Interventi sugli stagni
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni, è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 350.000.000 (cap. 05078/08)


Art.17
Interventi di risanamento ambientale
1. Al fine di fronteggiare i fenomeni di inquinamento del sottosuolo, del suolo, dell'aria, dell'acqua, anche attraverso interventi specifici di recupero e valorizzazione ambientale è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 05001/01).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente ai seguenti interventi straordinari:
a) quanto a lire 7.000.000.000 per risanare i fenomeni di inquinamento in atto nell'area industriale di Porto Torres e nel Golfo dell'Asinara;
b) quanto a lire 2.660.000.000 per fronteggiare le gravi emergenze ambientali presenti nelle aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO;
c) quanto a lire 2.660.000.000 per fronteggiare le gravi emergenze ambientali presenti nelle aree ex minerarie di Montevecchio e Ingurtosu;
d) quanto a lire 2.660.000.000 per il recupero dei siti degradati nella Sardegna centrale con particolare riferimento all'area industriale di Ottana.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono disposti in favore delle amministrazioni provinciali che operano con il concorso dei Comuni e dei Consorzi industriali interessati sulla basi di un piano di ripartizione ed intervento approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo le Amministrazioni provinciali sono tenute, qualora individuino responsabilità ambientali ai sensi delle vigenti norme di legge, a richiedere il risarcimento delle spese sostenute per gli stessi interventi.
5. I proventi di cui al comma 4 sono destinati dalle stesse Province per l'ulteriore adeguamento degli strumenti di controllo, monitoraggio e prevenzione della qualità dell'aria, delle acque e dei suoli.


Art.18
Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale - Modifica all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Gli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW, compresi quelli per la produzione di energia elettrica, anche policombustibili, che successivamente alla loro installazione subiscano interventi di modifica strutturale o impieghino per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti, entro i sei mesi immediatamente successivi, ad ulteriore valutazione di impatto ambientale con le procedure previste dalle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia.
3 ter. Gli impianti oltre i 200 MW di potenza termica che abbiano subito, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, interventi di modifica strutturale o stiano impiegando per il loro funzionamento combustibili differenti da quelli previsti dal progetto originario, devono essere sottoposti a nuova valutazione di impatto ambientale entro sei mesi dalla pubblicazione della legge regionale finanziaria per l'anno 2000.
3 quater. Tale valutazione non si rende necessaria nel caso in cui, per il funzionamento dell'impianto, venga utilizzato gas metano in sostituzione di combustibili di più elevato rischio ambientale.
3 quinquies. Per il funzionamento dell'impianto si deve impiegare, comunque, il combustibile precedentemente utilizzato o altro di dimostrato minor tasso d'inquinamento qualora si siano verificati fatti incidentali che abbiano determinato inquinamento ambientale, o abbia dato esito negativo la valutazione di impatto ambientale o non sia stata effettuata entro i termini indicati nei precedenti commi.
3. sexies. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in caso di mancata osservanza delle presenti disposizioni, con proprio provvedimento determina la sospensione dell'esercizio dell'impianto.".


Art.19
Soppressione della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di beni regionali - L.R. n. 35 del 1999
1. Il comma 3 bis, dell'articolo 3, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35, istituito dall'articolo 43 della legge regionale n. 8 del 1997, e sostituito dall'articolo 12 della legge regionale n. 1 del 1999, è abrogato.

Capo III
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ' PRODUTTIVE, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE)
Art.20
Gassificatore Sulcis-Iglesiente
1. A valere sullo stanziamento iscritto nell'anno 2000 in conto del capitolo 09054 una quota non superiore a lire 3.500.000.000 è riservata alla definizione delle procedure di acquisizione aree del sito dell'impianto I.G.C.C. di gassificazione del carbone Sulcis di cui al D.P.R. 28 gennaio 1994 per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-lglesiente; dette somme possono essere utilizzate secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1 975, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.21
Acquisizione "MARSILVA"
1. I finanziamenti destinati dall'articolo 1, lett. e), della legge regionale 25 maggio 1999, n. 18, per l'acquisizione e la valorizzazione del soprassuolo realizzato con impianti di forestazione della ex società Marsilva S.p.A., possono essere utilizzati, per la parte residua, anche per la realizzazione di infrastrutture per bacini di raccolta acque all'interno degli stessi compendi (cap. 05026/01).

Art.22
Ufficio del responsabile unico del contratto d'area di Ottana
1. È autorizzata, nell'anno 2000, la concessione di un contributo di lire 200.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento dell'Ufficio del responsabile unico del contratto d'area di Ottana (cap. 09026/02).

Art.23
Iniziative per lo sviluppo e l'occupazione - Art. 19 della L.R. n. 37 del 1998
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, destinati ad iniziative per lo sviluppo e l'occupazione da parte dei comuni, anche in regime di cofinanziamento con altri soggetti pubblici o privati, è autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento lire 350.000.000.000 (cap, 04019/03)
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, definisce i criteri generali per l'erogazione di incentivi Finanziari in favore dei comuni singoli o associati che realizzino programmi per lo sviluppo e l'occupazione in forma associata.
3. La ripartizione tra i comuni dello stanziamento indicato nel comma 1 è disposto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni.
4. Nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 e dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria sulla programmazione integrata dello sviluppo locale, i comuni, singoli o associati, sono assistiti da nuclei di assistenza tecnica. I nuclei sono costituiti da personale regionale e integrati, se necessario, da esperti di strutture ed enti specializzati allo scopo convenzionati con la Regione. I nuclei operano articolati nel territorio, avuto riguardo alle ripartizioni dei Comitati Circoscrizionali di Controllo sugli atti degli enti locali.
5. La Regione avvalendosi dei nuclei di assistenza, verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti rispetto agli obiettivi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998. I nuclei forniscono alle amministrazioni comunali assistenza tecnico amministrativa nella fase di programmazione e progettazione e realizzano il monitoraggio dei programmi.
6. Fino alla costituzione dei nuclei i programmi e i conseguenti provvedimenti attuativi adottati dai comuni per le finalità di cui al presente articolo esplicano comunque i propri effetti.
7. In caso di diniego o d'inerzia dell'amministrazione locale i fondi relativi sono conservati in favore del territorio interessato attraverso il sostegno di progetti validi deliberati, in via sostitutiva, con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali.
8. L'onere relativo alle convenzioni di cui al comma 4, valutate in lire 440.000.000, fa carico allo stanziamento del capitolo 04175.
9. Alla provvista finanziaria per l'attuazione del comma 1 si provvede, anche per quote, mediante ricorso agli istituti di credito o alla Cassa depositi e prestiti, alle migliori condizioni di mercato (cap. 51007).
10. L'attribuzione delle risorse ai comuni è effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. l; in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono designati, quali funzionari delegati, i dirigenti e i funzionari comunali preposti alla gestione dei fondi.
11. Al conseguente onere, valutato in lire 46.500.000.000 per gli anni dal 2000 al 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo e per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 1 del 1999 (capp. 03150/01 e 03150/02).


Art.24
Interventi comunali per l'occupazione - Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. n. 6 del 1995
1. L'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, già sostituito dall'articolo 27 legge regionale n. 8 del 1997, è sostituito dal seguente:
"Art. 37 -
1. L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
a) alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
b) alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologi e storici;
c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
d) alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale.
2. Lo stanziamento disponibile è ripartito tra i comuni come segue:
a) per il 35 per cento in parti uguali;
b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;
c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti in ciascun comune secondo la più recente rilevazione degli uffici circoscrizionali di collocamento.
3. Gli stanziamenti sono trasferiti ai comuni secondo le modalità della legge regionale n. 25 del 1993, e successive modificazioni.
4. I comuni sono tenuti a coordinare le risorse loro assegnate con gli altri interventi destinati a favorire l'occupazione e lo sviluppo locale.
5. Gli stanziamenti previsti per l'attuazione dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, e successive modifiche e integrazioni, possono essere utilizzati dai comuni per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di 100.000.000.000 per l'anno 2000 e di lire 20.000.000.000 per ciascuno degli anni 2001 e 2002 (cap. 04021/02).
7. 1 fondi assegnati ai comuni devono essere impegnati entro dodici mesi dall'erogazione; in caso di mancato impegno gli stessi devono essere resi entro i successivi sessanta giorni, con l'applicazione, in caso di inottemperanza, degli interessi legali di mora.
8. Al fine di conseguire la migliore operatività dell'intervento previsto dal presente articolo la Regione garantisce ai comuni ogni utile supporto di ordine amministrativo e tecnico e, ove ritenuto opportuno, emana specifiche direttive di indirizzo e di coordinamento.


Art.25
Lavori socialmente utili - Istruttoria pratiche cooperative produzione
1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 7, alla fine della lett. a), è aggiunta la seguente espressione: "il presente rimborso chilometrico è erogato limitatamente ai lavoratori che godono dell'assegno. INPS e dell'integrazione regionale".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 7 del 1997 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ad erogare le somme necessarie ai soggetti pubblici o alle associazioni o ai consorzi tra soggetti pubblici di cui al presente articolo a seguito della presentazione di un'istanza contenente tutti gli elementi necessari a identificare la titolarità e la legittimità della loro richiesta; tali soggetti possono rendicontare le somme spese con una dichiarazione riepilogativa delle medesime sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile amministrativo-contabile.".
3. La disposizione di cui al comma 2 ha carattere retroattivo per tutti gli enti attuatori impegnati nel lavori socialmente utili (cap 10136/01).
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32, prorogato dall'articolo 35, comma 8, della legge regionale n. 1 del 1999, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.


Art.26
Progetti speciali finalizzati all'occupazione
1. Per l'attuazione dell'intervento previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000.000.000 per l'anno 2000, di lire 10.000.000.000 per l'anno 2001 e di lire 6.500.000.000 per l'anno 2002 (cap. 01080).

Art.27
Politiche regionali sulla condizione giovanile
1. Per un programma speciale di coordinamento delle politiche regionali riguardanti la condizione giovanile, con particolare riferimento ai problemi della prima occupazione, della sanità e della cultura nonché a quelli relativi ad una revisione della legislazione regionale in materia, già previsti dall'articolo 87 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nell'anno 2000, a promuovere iniziative, studi e ricerche, ivi compresa la divulgazione di materiali e informazioni; l'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 400.000.000 (cap. 01067).

Art.28
Formazione professionale
1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2000, in lire 59.500.000.000 (cap. 10001).
2. La spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 42, è fissata in lire 95.412.000.000 ed è così ripartita:
cap. 10001 lire 10.511.000.000

cap. 10002 lire 17.874.000.000

cap. 10003 lire 67.027.000.000

3. Restano confermate in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 3, della legge regionale n. 1 del 1999.


Capo IV
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ' CULTURALI E SOCIO-SANITARIE)
Art.29
Finanziamenti alle Università e agli enti e organismi operanti nel settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale
1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11063 per l'anno 2000;
a) una quota pari a lire 3.000.000.000 è attribuita al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6;
b) una quota pari a lire 1.600.000.000 e a lire 1.000.000.000 è attribuita al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali, in tecnologie alimentari e in viticoltura ed enologia;
c) una quota pari a lire 500.000.000 è attribuita all'associazione per l'istituzione della libera Università Nuorese (AILUN) quale contributo aggiuntivo per le proprie attività istituzionali;
d) una quota pari a lire 800.000.000 è attribuita all'Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei diplomi in scienze dei materiali e per la promozione d'intesa con la FORGEA INTERNATIONAL per la formazione di tecnici nel settore dei materiali e dell'ambiente.
2. Per la prosecuzione ed il completamento dell'intervento previsto dall'articolo 2, lett. a) della legge regionale n. 18 dei 1999, è autorizzata, nell'anno 2000 l'ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 (cap. 10022).
3. Nel comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale n. 1 del 1999, le parole "all'istituzione dei dottorati di ricerca e di corsi di perfezionamento" sono sostituite da "per il reclutamento per la ricerca (assegni di ricerca, dottorati di ricerca, contratti di ricerca)"; per le predette finalità, da svolgere negli anni accademici 2000-2002 e 2001-2003, è destinata una quota pari a lire 1.500.000.000 dello stanziamento recato dal capitolo 11065 per ciascuno degli anni 2000 e 2001, in ragione di lire 900.000.000 all'Università di Cagliari e di lire 600.000.000 all'Università di Sassari.
4. La legge regionale 13 luglio 1988, n. 21, è abrogata.


Art.30
Attività di ricerca applicata ed innovazione tecnologica
1. Nel comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'espressione "da erogarsi per metà alle Università sarde, garantendo una quota pari al 15 per cento alle sedi decentrate, e per metà a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca d'impresa" è sostituita dalla seguente: "da erogarsi alle Università sarde, a consorzi, enti, istituti, società e centri di ricerca e a imprese aventi sedi operative in Sardegna"; a tal fine possono essere utilizzate le risorse disponibili sul titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90 della Legge n. 268 del 1974.
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 37 del 1998, le disponibilità sussistenti in conto residui dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo 1 - alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10/I del programma di intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.
3. Nel comma 1 del precitato articolo 25, l'espressione "un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica" è sostituita dalla seguente: "programmi di ricerca applicata e di innovazione tecnologica".


Art.31
Centro studi internazionale di studi imprenditoriali
1. Al fine di concorrere allo studio dei processi di evoluzione mondiale dell'economia, dei mercati e degli attori sociali e di individuare e sostenere le potenzialità di sviluppo imprenditoriale, la Regione promuove , ai sensi della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, la costituzione di un Centro internazionale di studi imprenditoriali favorendo la partecipazione di grandi aziende operanti in Sardegna, istituti di credito, industrie e società di servizi.
2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, propone alla Giunta la proposta di statuto del Centro di cui al comma 1.
3. Alle spese derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Centro si provvede con lo stanziamento di lire 5.000.000.000 per l'anno 2000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (cap. 03071/04).


Art.32
Borse di studio
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata. a concedere borse di studio per favorire la frequenza, in Italia e all'estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte dei giovani disoccupati che non abbiano compiuto 35 anni.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate annualmente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, a' termini dell'articolo 19 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, e il relativo programma d'intervento è approvato dalla medesima Giunta a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977.
3. Gli oneri relativi all'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 6.000.000.000 per l'anno 2000 ed in lire 3.000.000.000 per l'anno 2001; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (cap. 11139/02).


Art.33
Interventi integrativi in materia di diritto allo studio
1 . Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio, qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.
2. A seguito dell'attribuzione di nuove competenze in materia di istruzione superiore alle amministrazioni provinciali per effetto della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle predette amministrazioni i finanziamenti per particolari esigenze sul fondi per il diritto allo studio, attingendo dagli stanziamenti recati dal capitolo 11024.


Art.34
Informatizzazione diffusa e alfabetizzazione informatica e linguistica
1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000, di cui lire 35.000.000.000 nell'anno 2000 e lire 25.000.000.000 nell'anno 2001, per favorire attraverso i comuni l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica (cap. 03070/04).
2. Della spesa complessiva di cui al comma 1 quella per l'anno 2000 è destinata, quanto a lire 25.000.000.000 all'informatizzazione diffusa e quanto a lire 10.000.000.000 all'alfabetizzazione informatica e linguistica, quella per l'anno 2001 all'informatizzazione diffusa.
3. Il relativo programma d'intervento è determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, al sensi dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977.
4. Gli aiuti sono erogati dai comuni anche per la frequenza di attività formative finalizzate all'ottenimento della qualifica di "operatore di personal computer" secondo gli standard didattici di riferimento della Regione autonoma della Sardegna.
5. Le attività formative sono realizzate presso strutture formative accreditate dalla Regione, che garantirà l'effettuazione degli esami di qualificazione con commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.
6. Le predette somme sono ripartite tra i comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, e successive modifiche e integrazioni. L'attribuzione delle risorse ai comuni è effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1; in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, sono designati, quali funzionari delegati, i dirigenti e i funzionari comunali preposti alla gestione dei fondi.


Art.35
Proroga interventi culturali
1. È prorogata al 31 dicembre 2000 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 1999 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali:
a) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 60 - Svolgimento delle attività istituzionali di enti e organismi, con finalità didattiche e socio culturali - (cap. 11099);
b) L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56 - Svolgimento attività teatrali e musicali e di iniziative culturali - (cap. 11102/03);
c) L.R. 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali, di spettacolo, artistiche e sportive -(cap. 11115);
d) L.R. 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sul rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna - (cap. 11065);
e) L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - (capp. 11061 e ss.);
f) L.R. 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari (capp. 11083, 11083/03 e 11083/05).


Art.36
Contributo al Centro studi filologici sardi
1. È autorizzata la concessione di un contributo di lire 200.000.000 per l'anno 2000 all'Associazione Centro studi filologici sardi per la realizzazione in edizione critica dei "corpus degli scrittori sardi" (cap. 11089).


Art.37
Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna", è sostituito dal seguente:
"4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli concessi da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare l'importo delle spese previste, ammesse e documentate.".


Art.38
Beni culturali, biblioteche e archivi
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l'affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 15.400.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).


Art.39
Iniziative teatrali e musicali
1. A valere sulla disponibilità del capitolo 11102/03 limitatamente all'anno finanziario 2000, una quota pari al 5 per cento è destinata alla realizzazione di iniziative, promosse da organismi che non abbiano ricevuto nel triennio precedente contributi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 1990, n. 1, nelle aree programma che risultino sottofinanziate rispetto alle percentuali indicate dalla legge regionale n. 40 del 1990 e nel cui territorio ricadano strutture teatrali per le quali l'Amministrazione regionale è intervenuta attraverso i benefici previsti dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 30.

Art.40
Modifiche alla L.R. n. 22 del 1998 - Editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, è abrogato il periodo: "comprensivo della spesa che gli enti regionali destinano alla propria pubblicità istituzionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della medesima legge regionale n. 22 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il piano annuale di riparto delle spese pubblicitarie, predisposto dal Presidente della Giunta regionale, è deliberato dalla Giunta medesima, sentito il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, con le modalità di cui all'articolo 26, ed è reso esecutivo con decreto dello stesso Presidente secondo le procedure previste dall'articolo 83 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6.".


Art.41
Interventi per lo sport e per manifestazioni tradizionali
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire gli interventi relativi alle prestazioni di garanzie reali e obbligatorie già concesse ai soli sodalizi sportivi isolani sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36 (cap. 11124/20).
2. È autorizzata, altresì, la prosecuzione dell'erogazione del concorso sugli interessi già concessi ai soli sodalizi sportivi sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 36 del 1989 (cap. 11124/19).
3. Al Fine di consentire l'organizzazione di manifestazione di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a' termini dell'articolo 4, lett. i), della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (cap. 11136).
4. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima del 95 per cento della spesa sostenuta e documentata, e comunque non superiore a lire 300.000.000, a favore del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio quale concorso finanziario della Regione allo svolgimento in Sardegna, nel giugno del 2000, del primo campionato europeo di calcio con la partecipazione delle squadre nazionali dilettanti del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, del Lussemburgo, dell'Olanda, della Spagna e di San Marino (cap. 11118).
5. È autorizzata nell'anno 2000 la concessione di un contributo straordinario di lire 385.000.000 a favore del C.O.N.I., Comitato regionale per la Sardegna, per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della sede regionale del Comitato e delle Federazioni sportive della Sardegna (cap. 11117/12).
6. È autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 1.150.000.000 per integrare i contributi concessi per la partecipazione ai campionati nazionali 1999/2000 di cui all'articolo 27 legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (cap. 11117/05).


Art.42
Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere
1. Il comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, è sostituito dal seguente:
"5. Le somme anticipate ai sensi del comma 1 e non utilizzate entro il secondo esercizio successivo a quello di attribuzione del relativo finanziamento vengono riversate dall'azienda interessata all'entrata del bilancio regionale, dandone notizia all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale (cap. 34001).".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 62 della legge regionale n. 9 del 1996 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. L'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, su richiesta delle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere, qualora ricorrano giustificati motivi, può autorizzarne l'utilizzo oltre la data di cui al comma 5.
5 ter. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, si provvede ad iscrivere le somme riversate nel capitolo 12139/02 per essere destinate a finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL ed ospedaliere.".


Art.43
Programmazione sanitaria e socio-sanitaria
1. Presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'articolo 2, comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
2. La Conferenza è composta da:
a) l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti delle Province della Regione, o loro delegati;
c) i rappresentanti dei Sindaci designati dalle Conferenze delle Aziende USL della Regione;
d) tre rappresentanti delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro - impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati;
f) due rappresentanti delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e di designazione dei componenti di cui alle lett. d), e) ed f), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. La Conferenza è nominata con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Con le stesse procedure si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
5. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive modifiche e integrazioni.
6. È abrogato l'articolo 42 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.
7. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 30.000.000 annue (cap. 02102).


Art.44
Contributo alla Lega italiana tumori
1. È autorizzata l'erogazione, per l'anno 2000, di un contributo straordinario di lire 200.000.000 al Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti istitutivi, nonché per lo svolgimento di un programma di educazione sanitaria nelle scuole, di prevenzione con depistage, di educazione fonetica ai laringectomizzati e di dissuasione al tabagismo (cap. 12213/01).

Art.45
Contributo per il Centro trapianti di midollo
1. È autorizzata l'erogazione per l'anno 2000 di un contributo di lire 200.000.000 all'Università degli studi di Cagliari per il Centro trapianti di midollo (cap. 12058/03).

Art.46
Contributo per il Servizio sulle malattie metaboliche del bambino
1. È autorizzata la concessione di un contributo per l'anno 2000 di lire 400.000.000 in favore dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - Servizio "Malattie metaboliche del bambino" afferente all'ospedale specializzato Microcitemico quale centro di riferimento regionale per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo al fine di promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base delle malattie metaboliche ereditarie per aggiornare la possibilità di prevenzione, nonché la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione (cap. 12064).

Art.47
Integrazione al F.S.N. - Contributo all'Istituto Zooprofilattico
1. È autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento complessivo di lire 981.674.000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 quale contributo da erogare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il suo funzionamento (cap. 12162/01).


Art.48
Campi sosta
1. Per le finalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 1997 relativa ai campi sosta e transito per le popolazioni nomadi, è autorizzata la spesa di lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 (cap. 12001/11).


Capo V
(DISPOSIZIONI DIVERSE)
Art.49
Collegamenti marittimi con le isole minori
1. Nelle more dell'applicazione di una normativa organica in materia ed al fine di garantire la continuità dei collegamenti marittimi notturni tra la Sardegna e le sue isole minori, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare fino alla data dell'entrata in vigore della predetta normativa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, i contratti in essere per l'esercizio degli stessi collegamenti.
2. Per le finalità previste dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.600.000.000 (cap. 13039).


Art.50
Interventi nel settore dei trasporti
1. È autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 per la concessioni alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni (cap. 13002/01).
2. È autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla legge regionale n. 16 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni (cap. 13026).


Art.51
Utilizzazione fondi ex art. 21 della L.R. n. 32 del 1997
1. I fondi disponibili per gli interventi previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 32 del 1997 possono essere destinati alla realizzazione di un nuovo aeroporto nel territorio dell'Ogliastra.


Art.52
Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale
1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8, dopo le parole: "di iniziativa comunitaria" sono aggiunte "e/o statale" e dopo le parole: "non finanziate dall'Unione Europea" sono aggiunte: "e/o dallo Stato"; i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono valutati per l'anno 2000 in lire 3.440.000.000 (cap. 03059).
2. È autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 743.000.000 quale cofinanziamento della Misura 1 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in applicazione del regolamento CE n. 951/97" del Programma agrimonetario attuato ai sensi dei regolamenti CE nn. 805/97 e 806/97; tale somma è versata all'A.I.M.A. che provvede all'erogazione della stessa ai beneficiari finali, unitamente alle quote comunitaria e statale (cap. 06235).
3. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze, concorre, in attuazione della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, alla realizzazione degli interventi volti all'arricchimento ed all'ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, con particolare riguardo alle iniziative di formazione e istruzione tecnica superiore (I.F.T.S.).
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono curati dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, d'intesa con l'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 2.800.000.000 quale quota dei trenta per cento a carico della Regione Sardegna, sull'importo complessivo di lire 9.200.000.000 necessario per l'attuazione dei progetti I.F.T.S. cofinanziati dallo Stato (cap. 11002).


Art.53
Proseguimento interventi inclusi nella programmazione comunitaria 1994/1999
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'anno 2000 gli interventi previsti nei programmi o iniziative comunitarie ricadenti nella programmazione del periodo 1994/1999, i cui finanziamenti non hanno trovato impegno giuridicamente vincolante a' termini di quanto stabilito dall'Unione europea con decisione n. c(97)103516 del 23 aprile 1997, ma che sono rendicontati alla stessa Unione europea attraverso interventi sostitutivi finanziati con risorse proprie e/o statali.


Art.54
Comitati provinciali della caccia
1. A seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, i Comitati provinciali della caccia, operanti ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, e soppressi per effetto dell'articolo 58 della legge regionale n. 32 del 1978, riversano alle entrate del bilancio regionale (cap. 36108) le proprie giacenze, le quali sono assegnate alle province per lo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dall'articolo 12 della legge regionale n. 23 del 1998 (cap. 05107/01) e per l'attuazione degli interventi della caccia programmata (capp. 05107/02 05107/10).
2. Al programma di intervento di cui al comma 1 si provvede a' termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle somme rinvenienti ai sensi del comma 1, con pari accertamento della correlativa entrata, nei rispettivi capitoli di spesa.


Art.55
Modifiche alla L.R. n. 23 del 1998 - "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"
1. Il comma 1 dell'articolo 80 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. La tassa per l'esercizio venatorio deve essere corrisposta prima dell'inizio della stagione venatoria e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno.".
3. Nei comma 2 dell'articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998, sono abrogate le parole "e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo 22 della stessa legge".
4. Dopo il comma 2 del medesimo articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunto il seguente:
"2. Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio, non è richiesto il pagamento della tassa annuale per l'esercizio venatorio istituita dalla presente legge e la validità dell'abilitazione regionale per l'esercizio venatorio è subordinata al pagamento del contributo di partecipazione alle spese di cui alla lett. d) dell'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978. Il mancato pagamento del contributo previsto dall'articolo 22 della legge regionale n. 32 del 1978 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa di lire 250.000.".
5. Il comma 4 del medesimo articolo 96 della legge regionale n. 23 del 1998 è abrogato


Art.56
Servizio Agrometereologico Regionale
1. È autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000 per il completamento degli interventi relativi alla realizzazione del censimento delle variazioni meteorologiche, per l'acquisizione delle serie storiche dei dati disponibili e per la costituzione di una banca dati meteorologica (cap. 06339).


Art.57
V° censimento dell'agricoltura
1. Per l'effettuazione, nell'anno 2000, del V° censimento dell'agricoltura in Sardegna da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 5 agosto 1999 tra l'ISTAT e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di lire 700.000.000 (cap. 01077).

Art.58
Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993 - Trasferimento fondi agli EE.LL.
1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1993, cosi come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 1 dei 1999, le percentuali di cui alle lett. a) e b) sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
lett. a) 30 per cento;
lett. b)30 per cento.
2. Nel comma 2 bis dell’articolo 6 della legge regionale n. 25 del 1993, così come modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 1 del 1999, sono abrogate le parole "limitatamente all'anno 1999".


Art.59
Indennità agli amministratori locali
1. Ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è riconosciuta, a valere sui fondi della legge regionale n. 25 del 1993, una quota aggiuntiva pari a lire 10.000.000.000 annue per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle nuove norme in materia di indennità agli amministratori locali (cap. 04018).

Art.60
FITQ - Contribuzioni pregresse
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a favore del Fondo integrativo pensioni istituito con la legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, a titolo di pagamento di quote di contribuzione pregresse dovute per la copertura contributiva di periodi di servizio riconosciuti utili a favore di personale transitato nei ruoli regionali in virtù di norme statali e regionali.


Art.61
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art.62
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 20 aprile 2000

Floris