Regione Autonoma della Sardegna [SITO ARCHIVIO]
Vai alla nuova versione
Vai al contenuto della pagina

Logo Regione Sardegna


Legge Regionale 1 agosto 2000, n. 15

Norme sull'esercizio dell'attività di controllo sugli atti degli enti locali. Modifica della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è sostituito dal seguente:
"2. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullità della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a ciò deputato con proprio decreto dal Presidente della Giunta regionale.".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 1 agosto 2000

Floris