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Legge Regionale 24 gennaio 2002, n. 3

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2001)” e interventi a favore degli emigrati.
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

Art.1
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001
l. Dopo il comma 19 bis dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2001)" introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 19 giugno 2001, n. 8, è aggiunto il seguente:
“19 ter. Fino al 31 dicembre 2002 le disposizioni di cui al comma 19 non si applicano ai rifiuti sanitari di origine extraregionale destinati all’incenerimento in impianti ubicati in Sardegna, regolarmente autorizzati già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge; il quantitativo annuale di rifiuti di provenienza extraregionale smaltiti tramite incenerimento da ogni singolo impianto non può essere superiore a quello smaltito tramite incenerimento dallo stesso impianto nell’anno 2000. Le ceneri dei rifiuti di provenienza extraregionale devono essere smaltite in discariche monomateriali destinate prevalentemente allo smaltimento dei residui dell’incenerimento oppure mediante smaltimento in discariche ubicate al di fuori del territorio regionale. Tale disposizione in deroga temporanea è finalizzata a consentire adeguamenti necessari da apportare agli impianti di smaltimento dei predetti rifiuti speciali, al fine di consentire la diversificazione dei trattamenti in funzione dei soli rifiuti di origine regionale, ed eventualmente, per realizzare produzioni: energetiche alternative”.
2. Dopo il comma 35 del medesimo articolo 6 della legge regionale n. 6 del 2001 aggiunto il seguente:
“35 bis. Al fine della accelerazione del spesa, le somme disponibili e in conto competenza e nel conto dei residui dei capitoli ricompresi nella UPB S01.018 possono essere utilizzate nell’anno 2002 senza il vincolo della destinazione di provenienza, per l’attuazione degli adempimenti già di competenza dell’Ufficio speciale per l’occupazione (di cui alla L.R.30 giugno 1993, n. 27) assegnati con D.P.G.R. 24 ottobre 2001, n. 115, al “Servizio degli interventi in materia di occupazione e sviluppo del partenariato” della Direzione Generale della Presidenza della Giunta, che ne cura i relativi atti di spesa.


Art.2
Interventi in favore di emigrati sardi in, condizione di grave difficoltà
l. Al fine di far fronte a situazioni di grave emergenza che rendano estremamente rischiosa o difficile la condizione di vita e di permanenza in Paesi in cui sono presenti emigrati sardi, la Regione è autorizzata a disporre interventi di sostegno in favore degli emigrati stessi che versino in condizioni di particolare disagio economico; gli interventi sono finalizzati:
a) a lenire, con interventi di prima emergenza, le condizioni di disagio delle persone interessate;
b) ad agevolare le possibilità di rientro e la prima accoglienza in Sardegna anche attraverso l’intervento attivo dei comuni interessati;
c) a fornire assistenza nei luoghi di residenza per il soddisfacimento di bisogni essenziali;
d) ad agevolare l’inserimento lavorativo, dipendente o autonomo, sia nei Paesi di provenienza sia nei luoghi di eventuale rientro.
2. All’onere derivante dal presente arti­colo, quantificato per l’annualità 2002 in euro 1.032.913 si fa fronte con il bilancio 2002‑2004 (UPB S 10.034).


Art.3
Entrata in vigore
l. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



Data a Cagliari, addì 24 gennaio 2002

Pili