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Legge Regionale 15 gennaio 2014, n.5

Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, e successive modifiche.
LEGGE REGIONALE n.5 del 15 gennaio 2014

Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013, e successive modifiche.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA N.4 del 17 gennaio 2014.

Il Consiglio regionale
ha approvato

Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Modificazioni all'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2013

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche della legge regionale n. 1 del 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna)), le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014".

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. (Buras).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 15 gennaio 2014

Cappellacci