Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.Su disposizioni del Direttore Generale e della Direttrice amministrativa si pubblica il seguente comunicato:
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Con riferimento all’applicazione dell’art. 24 comma 1 del D.L. “Cura Italia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020, ritenendo che la lettura del testo definitivo consenta di fornire con sufficienti margini di certezza indicazioni ai lavoratori che trovandosi nella condizione di cui all’art. 33 comma 3 della L.104/92 intendano usufruire dei permessi ivi previsti , comunica che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è , con l’incremento delle ulteriori dodici giornate , pari a complessivi 18 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 comprensivi di quelli già utilizzati nel mese di marzo . Fatta salva diversa interpretazione che nei giorni successivi dovesse affermarsi a seguito di interventi chiarificatori degli Enti preposti, anche in ordine alle modalità di utilizzo dei suddetti permessi, i dipendenti che si trovino nella condizione di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono usufruire a partire dal 17 marzo 2020 giorno di entrata in vigore del Decreto Legge di ulteriori complessive 12 giornate da utilizzarsi nei mesi di marzo e aprile che si sommano ai tre del mese di marzo se non già utilizzati ed ai tre del mese di aprile."