Nel
1835 con l'abolizione dei feudi spagnoli voluta da Carlo Alberto e la successiva Carta Reale del 1839 si cercò di mettere ordine nelle proprietà fondiarie e di regolamentare gli usi civici sui beni ex feudali denominati
ademprivili.
Riconoscendo solo in parte il complesso dei diritti consolidatisi sull'ademprivio, si affidarono ai comuni i rimanenti terreni ademprivili e
allo Stato furono riservati i boschi aventi funzione idrogeologica, i laghi, gli stagni e le miniere.
Il Catasto della Sardegna, eseguito verso la metà del secolo scorso, rilevò che la proprietà demaniale ex ademprivile era pari a circa 500.000 ettari, di cui 345.000 di boschi.
Le competenza delle foreste demaniali dello stato transitò alla Regione Sardegna con la nascita dell'
Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (A.F.D.R.S.), istituita con
Legge Regionale n.6 del 29 Febbraio 1956.
Recentemente, con l'istituzione dell’Ente Foreste Sardegna (
L.R. n. 24 del 9 giugno 1999) la
A.F.D.R.S. venne soppressa ed il patrimonio forestale transitò verso l'attuale struttura.
Nell'Ente Foreste sono inoltre confluiti i terreni di proprietà privata vincolati ai sensi del
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 già in occupazione temporanea da parte degli
Ispettorati Forestali, facenti capo al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.).
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Storicamente, quasi tutte le Foreste Demaniali traggono origine da terre comuni o
ademprivi di particolare natura.
Durante il periodo feudale i boschi furono conservati con cura. Le popolazioni locali avevano il diritto d'uso (legnatico, ghiandatico e pascolo), il feudatario il diritto di caccia.
In tale sistema il bosco era in grado di svolgere le funzioni protettive dai pericoli di erosione, di frane e di regimazione delle acque. A seguito dell'uso prolungato e perpetuato nel tempo i "feudi" divennero proprietà privata degli abitanti del villaggio originando così gli "ademprivi". I diritti d'uso sui beni ademprivili, originati per consolidamento dei diritti, erano dapprima limitati.
Uno di questi diritti era dato dalle
"vidazzoni", ovvero l'uso di superfici recintate dell'ademprivio utilizzate a coltivo e distinte così da quelle di uso comune per il pascolo. Un altro diritto era costituito dai cosidetti
cuylis o
stazzos o
furriadorgius. Consistevano nell'uso di una vasta superficie di terreno annessa all'ademprivio, lontano dai villaggi, riservata al pascolo degli armenti di coloro che vi prendevano stabile dimora; a quest'ultimi era consentita una limitata attività agricola in prossimità dello stazzo. Un terzo diritto sorse con le
cussorgie, terreni tolti dalla massa dell'ademprivio e assegnati, per il solo esercizio di pascolo, a persona o famiglia anche non del villaggio.
La
cussorgia, privilegio sull'uso di pascolo ademprivile dietro pagamento di un corrispettivo, era ben lungi dal costituire un diritto di proprietà, tuttavia, a causa della formazione di coltivi annessi agli stazzi della cussorgia (detti
orzaline, perchè erano generalmente coltivi a orzo), portò ugualmente alla proprietà privata, sempre per consolidamento dell'uso.