L’Agenzia regionale “Conservatoria delle Coste della Sardegna”, è stata istituita con l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. L’Agenzia è dotata di autonomia regolamentare, finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale.
Come specificato dall’Art. 2 del suo
Statuto, le finalità istituzionali dell’Agenzia sono quelle di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli ecosistemi costieri e di gestione integrata delle aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale, di proprietà regionale o poste a sua disposizione da parte di soggetti pubblici o privati.
L’obiettivo è quello di avviare un processo dinamico di tutela, gestione e valorizzazione che tenga conto sia della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, sia della diversità delle attività e degli usi, delle loro interazioni e dei loro impatti.
L'Agenzia nasce quale strumento per l'attivazione di queste politiche: la formula è quella già proposta per rispondere a temi non riconducibili all'ordinaria organizzazione dell'amministrazione regionale. La Conservatoria diviene Agenzia autonoma sotto tutti gli aspetti e ne sono organi il Comitato scientifico, il Direttore esecutivo e il Collegio dei revisori.
Nell’ Art. 3 della legge istitutiva vengono specificate le funzioni dell’Agenzia:
a) il coordinamento delle iniziative regionali in materia di gestione integrata delle zone costiere nei rapporti con le altre regioni italiane e con le autorità locali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo;
b) il coordinamento delle iniziative in materia di gestione integrata delle zone costiere poste in essere dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali e dagli organismi di gestione di aree marine protette o di altre aree e siti di interesse comunitario;
c) la promozione e diffusione delle tematiche relative alla tutela ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;
d) l’elaborazione degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 9 del 2006;
e) l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria), e dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo), sugli atti di vendita di terreni ed immobili derivanti da assegnazioni pubbliche, che ricadono nella fascia costiera dei due chilometri dal mare;
f) l’esproprio e/o l’acquisto di quelle aree e quei beni immobili la cui qualità ambientale, paesaggistica e culturale è tale da ritenere necessaria la loro conservazione e salvaguardia;
g) l’esercizio delle competenze regionali in materia di demanio marittimo e costiero nelle aree demaniali immediatamente prospicienti le aree di conservazione costiera e sui singoli beni ad esso affidati;
h) l’esercizio delle competenze demandate alla Regione ai sensi degli articoli 60, 61, 62, 106 e 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i beni del patrimonio culturale immobiliare ricadenti nelle aree di conservazione costiera ad essa affidate.
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Delibera del 31 ottobre 2007, n. 44/24Statuto dell' AgenziaDelibera del 4 marzo 2008, n. 13/24